Art. 9. 
                          Mezzi antincendio 
  1. In ogni edificio  disciplinato  dal  presente  regolamento  deve
esservi  un  estintore  portatile  con  capacita'   estinguente   non
inferiore a 13 A, per  ogni  150  metri  quadrati  di  superficie  di
pavimento. Tutti gli estintori debbono essere disposti  uniformemente
lungo tutto il percorso aperto al pubblico in posizione ben visibile,
segnalata e di facile accesso. Gli agenti estinguenti debbono  essere
compatibili con i materiali che compongono gli oggetti esposti. 
  2.  In  ogni  edificio  disciplinato   dal   presente   regolamento
l'impianto idrico antincendio deve essere  realizzato  da  una  rete,
possibilmente  chiusa  ad  anello,  dotata   di   attacchi   UNI   45
utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi. 
  3. La rete  idrica  deve  essere  dimensionata  per  garantire  una
portata minima di 240 litri per minuto per ogni colonna montante  con
piu' di due idranti e, nel caso di piu' colonne, per il funzionamento
contemporaneo di due colonne. L'alimentazione idrica deve  essere  in
grado di assicurare l'erogazione ai due idranti  idraulicamente  piu'
sfavoriti di 120 litri al minuto cadauno con una pressione residua al
bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60  minuti.  Gli  idranti
debbono essere collocati ad ogni piano in prossimita' degli  accessi,
delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e  dei  depositi;  la
loro ubicazione deve, comunque, consentire di  poter  intervenire  in
ogni ambiente dell'attivita', eccetto in quei locali dove la presenza
di acqua puo' danneggiare irreparabilmente il materiale esposto. 
  4. Nel caso di istallazione di naspi, ogni  naspo  deve  essere  in
grado  di  assicurare  l'erogazione  di  35  litri  per  minuto  alla
pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi  deve
garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due
naspi in posizione idraulicamente piu' sfavorevole contemporaneamente
in funzione, con una autonomia di 60 minuti. 
  5. In prossimita' dell'ingresso principale in posizione segnalata e
facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei  vigili  del  fuoco,
deve essere istallato un attacco di mandata per autopompe. 
  6. In ogni edificio disciplinato dal  presente  regolamento  devono
essere  installati   impianti   fissi   di   rivelazione   automatica
d'incendio.  Questi  debbono  essere  collegati   mediante   apposita
centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili  in
locali presidiati. 
  7. In ogni edificio  disciplinato  dal  presente  regolamento  deve
essere previsto un sistema di allarme acustico ed ottico in grado  di
avvertire  i  visitatori  delle  condizioni  di  pericolo,  in   caso
d'incendio, collegato all'impianto fisso  di  rilevazione  automatica
d'incendio. Le modalita' di  funzionamento  del  sistema  di  allarme
devono essere tali da consentire un ordinato deflusso  delle  persone
dai locali. 
 
          Nota all'articolo 9:
             - Negli articoli sopra citati, componenti il capo II del
          regolamento,   sono  fornite  disposizioni  di  prevenzione
          antincendio  attinenti  ad  argomenti   specifici:   misure
          precauzionali  per  lo  sfollamento del pubblico in caso di
          emergenza;  divieti  e prescrizioni per le attivita' svolte
          negli edifici disciplinati  dal  regolamento;  prescrizioni
          per i depositi; richiamo alle disposizioni di sicurezza em-
          anate  dal  Ministro  dell'interno per le aree di servizi a
          rischio specifico (centrali termiche,  autorimesse,  gruppi
          elettrogeni,  ecc.);  richiamo alla legislazione in materia
          di  impianti  elettrici;  specificazioni   dei   mezzi   di
          spegnimento,  di cui, a norma del regolamento in questione,
          devono  essere  dotati   gli   edifici   disciplinati   dal
          regolamento medesimo.