Art. 9. 
                 Elezione del consiglio provinciale 
 
  1. L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata sulla  base
di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla  legge
8  marzo  1951,  n.  122,  e  successive  modificazioni,  in   quanto
compatibili con le norme di cui all'articolo 8 della  presente  legge
ed al presente articolo. 
  2. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi  di
candidati collegati e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione
del presidente della provincia. 
  3. Per l'assegnazione dei  seggi  a  ciascun  gruppo  di  candidati
collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo
di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, ..  sino  a  concorrenza
del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra  i  quozienti  cosi
ottenuti si scelgono i piu' alti,  in  numero  eguale  a  quello  dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
A ciascun gruppo di candidati  sono  assegnati  tanti  rappresentanti
quanti  sono  i  quozienti  ad  esso  appartenenti   compresi   nella
graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere  e  decimali,
il posto e' attribuito al gruppo di  candidati  che  ha  ottenuto  la
maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.
Se ad un gruppo spettano piu' posti di quanti sono i suoi  candidati,
i posti eccedenti sono distribuiti  tra  gli  altri  gruppi,  secondo
l'ordine dei quozienti. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano quando il  gruppo
o i gruppi di candidati  collegati  al  candidato  proclamato  eletto
presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per  cento
dei seggi assegnati al consiglio provinciale. 
  5. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato
proclamato eletto presidente della provincia non  abbiano  conseguito
almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio  provinciale,
a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60  per  cento
dei seggi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il  numero
dei consiglieri da attribuire al gruppo  o  ai  gruppi  contenga  una
cifra decimale superiore a 50. In caso di collegamento di piu' gruppi
con il candidato proclamato eletto  presidente,  per  determinare  il
numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive
cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per
1, 2, 3, 4, .. sino a concorrenza del numero dei seggi da  assegnare.
Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero
dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati. 
  6. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di  candidati
ai sensi del comma 3. 
  7. Una volta determinato il numero dei seggi  spettanti  a  ciascun
gruppo di candidati, sono  in  primo  luogo  proclamati  eletti  alla
carica di consigliere i candidati alla  carica  di  presidente  della
provincia  non  risultati  eletti,  collegati  a  ciascun  gruppo  di
candidati  che  abbia  ottenuto  almeno  un  seggio.   In   caso   di
collegamento  di  piu'  gruppi  con  il  candidato  alla  carica   di
presidente  della  provincia  non  eletto,  il  seggio  spettante   a
quest'ultimo e' detratto dai  seggi  complessivamente  attribuiti  ai
gruppi di candidati collegati. 
  8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati  eletti
consiglieri  provinciali  i  candidati  di  ciascun  gruppo   secondo
l'ordine delle rispettive cifre individuali. 
 
          Nota all'art. 9:
             -  La  legge n. 122/1951 reca: "Norme per l'elezione dei
          consigli provinciali".