Art. 9. Elezione del consiglio provinciale 1. L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 8 della presente legge ed al presente articolo. 2. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. 3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, .. sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti cosi ottenuti si scelgono i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale. 5. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50. In caso di collegamento di piu' gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, .. sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati. 6. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 3. 7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di piu' gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. 8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
Nota all'art. 9: - La legge n. 122/1951 reca: "Norme per l'elezione dei consigli provinciali".