(Trattato- art. 9)
Articolo 9° 
Disposizioni finali 
1. Il presente Trattato sara' ratificato e gli strumenti di ratifica 
saranno scambiati in Madrid al piu' presto possibile. 
2. Il presente trattato entrera' in vigore 30 giorni dopo lo  scambio
degli  strumenti  di  ratifica  e  restera'   in   vigore   a   tempo
indeterminato, salvo che una  delle  Parti  non  notifichi,  per  via
diplomatica, all'altra Parte la sua  volonta'  di  porre  termine  al
Trattato, che cessera' i suoi effetti sei mesi dopo la data di 
ricevimento della notifica. 
3. All'atto dello  scambio  degli  strumenti  di  ratifica  le  Parti
procederanno alla designazione delle rispettive Autorita' centrali 
previste dall'art. 6° paragrafo 4. 
A conferma di quanto sopra, i sottoscritti hanno firmato il presente 
trattato. 
Redatto in Madrid in doppia copia in lingua italiana e spagnola. I 
due testi fanno ugualmente fede. 
  Madrid, 23 marzo 1990 
 
 
    

PER LA REPUBBLICA ITALIANA                     PER IL REGNO DI SPAGNA

    

              Parte di provvedimento in formato grafico