Art. 9 
            (Limiti di esercizio degli impianti termici) 
 
  1. Gli impianti termici destinati  alla  climatizzazione  invernale
degli ambienti devono essere condotti in modo che,  durante  il  loro
funzionamento, non vengano superati i valori massimi  di  temperatura
fissati dall'articolo 4 del presente decreto. 
  2. L'esercizio degli impianti termici e' consentito con i  seguenti
limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto
termico ed alla durata giornaliera di attivazione: 
    Zona A: ore 6 giornaliere dal 1 dicembre al 15 marzo; 
    Zona B: ore 8 giornaliere dal 1 dicembre al 31 marzo; 
    Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; 
    Zona D: ore 12 giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile; 
    Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; 
    Zona F: nessuna limitazione. 
  Al di fuori di tali periodi gli  impianti  termici  possono  essere
attivati  solo  in  presenza  di   situazioni   climatiche   che   ne
giustifichino l'esercizio e comunque con una durata  giornaliera  non
superiore alla meta' di quella consentita a pieno regime. 
  3.  E'  consentito  il  frazionamento  dell'orario  giornaliero  di
riscaldamento in due o piu' sezioni. 
  4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F
deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le  ore  23  di  ciascun
giorno. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione
del periodo annuale  di  esercizio  ed  alla  durata  giornaliera  di
attivazione non si applicano: 
    a) agli edifici rientranti nella categoria E.3; 
    b)   alle   sedi   delle   rappresentanze   diplomatiche   e   di
organizzazioni internazionali,  che  non  siano  ubicate  in  stabili
condominiali; 
    c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a
scuole materne e asili nido; 
    d) agli edifici rientranti nella categoria E.1  (3),  adibiti  ad
alberghi, pensioni ed attivita' assimilabili; 
    e) agli edifici rientranti nella categoria  E.6  (1),  adibiti  a
piscine saune e assimilabili; 
    f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi  in  cui
ostino esigenze tecnologiche o di produzione. 
  6. Le disposizioni di  cui  ai  commi  2  e  4  non  si  applicano,
limitatamente alla  sola  durata  giornaliera  di  attivazione  degli
impianti termici per il riscaldamento  degli  edifici,  nei  seguenti
casi: 
    a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed  E.5,  limitatamente
alle parti adibite a servizi  senza  interruzione  giornaliera  delle
attivita'; 
    b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali
di cogenerazione con produzione combinata di elettricita' e calore; 
    c) impianti termici che utilizzano sistemi  di  riscaldamento  di
tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria; 
    d) impianti termici al servizio di uno o piu' edifici  dotati  di
circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle
deroghe previste al comma 5, di produrre acqua calda per usi igienici
e sanitari, nonche' al fine di mantenere  la  temperatura  dell'acqua
nel  circuito  primario  al  valore   necessario   a   garantire   il
funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti; 
    e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati
di apparecchi per la produzione di calore  aventi  valori  minimi  di
rendimento non inferiori a  quelli  richiesti  per  i  generatori  di
calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e
dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento
della  temperatura  esterna  con  programmatore   che   consenta   la
regolazione  almeno  su  due  livelli  della   temperatura   ambiente
nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono  essere  condotti  in
esercizio continuo purche' il programmatore giornaliero venga  tarato
e sigillato per il raggiungimento di una temperatura  degli  ambienti
pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di  fuori  della  durata
giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo; 
    f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati
di apparecchi per la produzione di calore  aventi  valori  minimi  di
rendimento non inferiori a  quelli  richiesti  per  i  generatori  di
calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e
nei quali sia  installato  e  funzionante,  in  ogni  singola  unita'
immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema
di   termoregolazione   della   temperatura   ambiente    dell'unita'
immobiliare  stessa  dotato  di  un  programmatore  che  consenta  la
regolazione almeno su due  livelli  di  detta  temperatura  nell'arco
delle 24 ore; 
    g) impianti termici per  singole  unita'  immobiliari  dotati  di
apparecchi per la  produzione  di  calore  aventi  valori  minimi  di
rendimento non inferiori a  quelli  richiesti  per  i  generatori  di
calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e
dotati di un sistema di termoregolazione della  temperatura  ambiente
con programmatore giornaliero che consenta la  regolazione  di  detta
temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore  nonche'  lo
spegnimento del generatore di  calore  sulla  base  delle  necessita'
dell'utente; 
    h) impianti termici  condotti  mediante  "contratti  di  servizio
energia"  i  cui  corrispettivi  siano  essenzialmente  correlati  al
raggiungimento del  comfort  ambientale  nei  limiti  consentiti  dal
presente regolamento, purche' si provveda, durante le ore al di fuori
della durata di attivazione degli impianti consentita dal comma 2  ad
attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti  indicati  alla
lettera e); 
  7. In  caso  di  fabbricato  in  condominio  ciascun  condominio  o
locatario puo' richiedere che, a cura delle Autorita'  competenti  di
cui all'art. 31 comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie
spese, venga verificata l'osservanza delle disposizioni del  presente
regolamento. 
  8. In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e,  dove
questo manchi,  il  proprietario  o  i  proprietari  sono  tenuti  ad
esporre, presso ogni impianto termico centralizzato  al  servizio  di
una pluralita' di utenti, una tabella concernente: 
    a) l'indicazione del periodo annuale di  esercizio  dell'impianto
termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti
di quanto disposto dal presente articolo; 
    b) le  generalita'  e  il  domicilio  del  soggetto  responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. 
 
          Nota all'art. 9: 
          - Il testo del comma 3 dell'art. 31 della legge  9  gennaio
          1991,  n.  10  e'  il  seguente:  "I  comuni  con  piu'  di
          quarantamila abitanti e le province per la  restante  parte
          del  territorio  effettuano   i   controlli   necessari   e
          verificano con cadenza almeno biennale  l'osservanza  delle
          norme  relative  al  rendimento   di   combustione,   anche
          avvalendosi   di   organismi   esterni   aventi   specifica
          competenza tecnica, con onere a carico degli utenti".