Art. 9. 
Consiglio di circolo o  di  istituto  nelle  scuole  con  particolari
                              finalita' 
 
  1. Ai consigli di  circolo  o  di  istituto  delle  scuole  di  cui
all'articolo 6 partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e
il legale rappresentante della istituzione a cui  sono  affidati  gli
alunni che frequentano dette scuole. 
  2. Agli stessi partecipa un rappresentante  degli  specialisti  che
operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico
e dell'orientamento nel circolo o istituto.