(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
1. Ogni  controversia  tra  due  o  piu'  Parti  contraenti  relative
all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo,  che  le
Parti  alla  controversia  non  abbiano  potuto  risolvere  per   via
negoziale o in altra maniera, sara' sottoposta ad  arbitrato  se  una
qualsiasi delle Parti contraenti  alla  controversia  lo  richiede  e
sara' di conseguenza deferita ad uno o piu' arbitri scelti di  comune
accordo dalle Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere
dalla data della richiesta di arbitrato, le Parti  alla  controversia
non pervengono ad accordarsi per quanto  riguarda  la  scelta  di  un
arbitro o degli arbitri, una qualunque di tali Parti potra' domandare
al Segretario generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite,  di
designare un arbitro unico dinnanzi al quale  la  controversia  sara'
deferita per decisione. 
2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in  conformita'
con il paragrafo 1 del presente articolo sara'  obbligatoria  per  le
Parti contraenti alla controversia.