Articolo 9 1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che le Parti alla controversia non abbiano potuto risolvere per via negoziale o in altra maniera, sara' sottoposta ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti alla controversia lo richiede e sara' di conseguenza deferita ad uno o piu' arbitri scelti di comune accordo dalle Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad accordarsi per quanto riguarda la scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque di tali Parti potra' domandare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di designare un arbitro unico dinnanzi al quale la controversia sara' deferita per decisione. 2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo sara' obbligatoria per le Parti contraenti alla controversia.