(Protocollo - art. 9)
                             Articolo 9 
1. Ogni  controversia  tra  due  o  piu'  Parti  contraenti  relativa
all'interpretazione o all'applicazione del presente  Protocollo,  che
le Parti alla controversia  non  avessero  potuto  regolare  per  via
negoziale o in altra maniera, sara' sottoposta ad  arbitrato  se  una
qualsiasi delle Parti contraenti  alla  controversia  lo  richiede  e
sara' di conseguenza deferita ad uno o piu' arbitri scelti di  comune
accordo tra  le  Parti  alla  controversia.  Se,  entro  tre  mesi  a
decorrere dalla domanda di arbitrato, le Parti alla controversia  non
pervengono ad accordarsi sulla scelta di un arbitro o di arbitri, una
qualunque di queste Parti potra'  domandare  al  Segretario  Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite,  di  designare  un  arbitro
unico dinnanzi  al  quale  la  controversia  sara'  deferita  per  la
decisione. 
2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in  conformita'
con il paragrafo 1 del presente articolo, sara' obbligatoria  per  le
Parti contraenti alla controversia.