Articolo 9 1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che le Parti alla controversia non avrebbero potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, sara' sottoposta ad arbitrato se una qualunque delle Parti contraenti alla controversia lo domanda e sara' di conseguenza deferita a uno o piu' arbitri prescelti di comune accordo dalle Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere dalla richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non pervengono ad intendersi sulla scelta di un arbitro o degli arbitri una qualunque di dette Parti potra' domandare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di nominare un arbitro unico dinanzi al quale la controversia sara' rinviata per la decisione. 2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo sara' obbligatoria per le Parti contraenti alla controversia.