(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
1. Ogni  controversia  tra  due  o  piu'  Parti  contraenti  relativa
all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo,  che  le
Parti alla controversia non avrebbero  potuto  regolare  a  mezzo  di
negoziazione o in altro modo, sara' sottoposta ad  arbitrato  se  una
qualunque delle Parti contraenti alla controversia lo domanda e sara'
di conseguenza deferita a uno o  piu'  arbitri  prescelti  di  comune
accordo dalle Parti alla controversia. Se, entro tre mesi a decorrere
dalla  richiesta  di  arbitrato,  le  Parti  alla  controversia   non
pervengono ad intendersi sulla scelta di un arbitro o  degli  arbitri
una qualunque di dette Parti potra' domandare al Segretario  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di nominare un arbitro  unico
dinanzi al quale la controversia sara' rinviata per la decisione. 
2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in  conformita'
con il paragrafo 1 del presente articolo sara'  obbligatoria  per  le
Parti contraenti alla controversia.