Articolo 9 1. L'Allegato 1 della presente Convenzione riporta, nella sezione A, i modelli dei segnali di pericolo e, nella sezione B, i simboli da porre su detti segnali nonche' talune prescrizioni per l'impiego dei segnali stessi. Tuttavia i segnali ed i simboli di pericolo da porre in prossimita' di una intersezione sono descritti nell'allegato 2 alla presente Convenzione ed i simboli di pericolo posti in prossimita' di un passaggio a livello sono descritti nell'allegato 3. In conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 46 della presente Convenzione, ogni Stato dovra' comunicare al Segretario Generale la scelta del modello Aa o Ab come segnale di pericolo generico. 2. I segnali di pericolo non saranno aumentati senza necessita', ma ne sara' posto uno per segnalare i tratti pericolosi della strada che, per un conducente che osservi la dovuta prudenza, sarebbe difficile percepire tempestivamente. 3. I segnali di pericolo saranno posti ad una distanza tale dal punto pericoloso che la loro efficacia sia la migliore, di giorno come di notte, tenuto conto delle condizioni della strada e dalla circolazione, soprattutto della velocita' abituale dei veicoli e della distanza alla quale e' visibile il segnale. 4. La distanza tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso puo' essere indicata in un pannello integrativo del modello 1 dell'annesso 7 alla presente Convenzione e posto in conformita' delle disposizioni del suddetto annesso; questa indicazione deve essere data quando la distanza tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso non puo' essere valutata dai conducenti e non sia quella che essi potrebbero aspettarsi normalmente. 5. I segnali di pericolo possono essere ripetuti, soprattutto sulle autostrade e strade assimilate alle autostrade. Nel caso in cui sono ripetuti, la distanza tra il segnale ed il punto pericoloso sara' indicata in conformita' delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo. Tuttavia, per i segnali di pericolo da porre prima dei ponti mobili e dei passaggi a livello, le Parti contraenti possono applicare, invece delle disposizioni del presente paragrafo, le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 35 o del paragrafo 5 della sezione B dell'allegato 1 alla presente Convenzione. 6. Se un segnale di pericolo e' impiegato per indicare un pericolo su un tratto di strada di una certa lunghezza (per esempio, serie di curve pericolose, parte della carreggiata in cattive condizioni) e se e' ritenuto necessario indicare la lunghezza di detto tratto, l'indicazione sara' data su un pannello integrativo del modello 2 dell'allegato 7 alla presente Convenzione e posto in conformita' delle disposizioni del suddetto annesso.