(Convenzione - art. 9)
                             Articolo 9 
1. L'Allegato 1 della presente Convenzione riporta, nella sezione  A,
i modelli dei segnali di pericolo e, nella sezione B,  i  simboli  da
porre su detti segnali nonche' talune prescrizioni per l'impiego  dei
segnali stessi. Tuttavia i segnali ed i simboli di pericolo da  porre
in prossimita' di una intersezione  sono  descritti  nell'allegato  2
alla  presente  Convenzione  ed  i  simboli  di  pericolo  posti   in
prossimita' di un passaggio a livello sono descritti nell'allegato 3. 
In conformita'  del  paragrafo  2  dell'articolo  46  della  presente
Convenzione, ogni Stato dovra' comunicare al Segretario  Generale  la
scelta del modello Aa o Ab come segnale di pericolo generico. 
2. I segnali di pericolo non saranno aumentati senza  necessita',  ma
ne sara' posto uno per segnalare i  tratti  pericolosi  della  strada
che, per un  conducente  che  osservi  la  dovuta  prudenza,  sarebbe
difficile percepire tempestivamente. 
3. I segnali di pericolo saranno posti ad una distanza tale dal punto
pericoloso che la loro efficacia sia la migliore, di giorno  come  di
notte,  tenuto  conto  delle  condizioni   della   strada   e   dalla
circolazione, soprattutto della  velocita'  abituale  dei  veicoli  e
della distanza alla quale e' visibile il segnale. 
4. La distanza tra il segnale e l'inizio del  punto  pericoloso  puo'
essere indicata in un pannello integrativo del modello 1 dell'annesso
7 alla presente Convenzione e posto in conformita' delle disposizioni
del suddetto annesso; questa indicazione deve essere data  quando  la
distanza tra il segnale e l'inizio  del  punto  pericoloso  non  puo'
essere valutata dai conducenti e non sia quella che  essi  potrebbero
aspettarsi normalmente. 
5. I segnali di pericolo possono essere ripetuti,  soprattutto  sulle
autostrade e strade assimilate alle autostrade. Nel caso in cui  sono
ripetuti, la distanza tra il segnale ed  il  punto  pericoloso  sara'
indicata in  conformita'  delle  disposizioni  del  paragrafo  4  del
presente articolo. Tuttavia, per i segnali di pericolo da porre prima
dei ponti mobili e  dei  passaggi  a  livello,  le  Parti  contraenti
possono applicare, invece delle disposizioni del presente  paragrafo,
le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 35 o  del  paragrafo  5
della sezione B dell'allegato 1 alla presente Convenzione. 
6. Se un segnale di pericolo e' impiegato per indicare un pericolo su
un tratto di strada di una certa lunghezza  (per  esempio,  serie  di
curve pericolose, parte della carreggiata in cattive condizioni) e se
e'  ritenuto  necessario  indicare  la  lunghezza  di  detto  tratto,
l'indicazione sara' data su un pannello  integrativo  del  modello  2
dell'allegato 7 alla presente  Convenzione  e  posto  in  conformita'
delle disposizioni del suddetto annesso.