Art. 9. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, restano abrogate, per effetto dell'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, tutte le disposizioni non compatibili con le procedure che regolano l'attivita' del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.