Art. 9. Istituzioni educative 9.1. Congiuntamente al piano di razionalizzazione di cui all'art. 2, i provveditori agli studi formulano le proposte di soppressione dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi a istituti di istruzione professionale e tecnica che accolgono meno di trenta convittori o semiconvittori.