Art. 9.
                        Istituzioni educative
  9.1.  Congiuntamente  al piano di razionalizzazione di cui all'art.
2, i provveditori agli studi formulano le  proposte  di  soppressione
dei  convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei
convitti annessi a istituti di istruzione professionale e tecnica che
accolgono meno di trenta convittori o semiconvittori.