Art. 9. Le richieste non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti gia' pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere piu' ritirate dopo il termine suddetto.