Art. 9. Definizione 1. Gli edulcoranti sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce ai prodotti alimentari o per la loro edulcorazione estemporanea. 2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si intende per: a) "senza zuccheri aggiunti" senza aggiunta di monosaccaridi o di disaccaridi nonche' di qualsiasi prodotto alimentare utilizzato per il suo potere edulcorante; b) "a ridotto contenuto calorico": con contenuto calorico ridotto di almeno il 30% rispetto all'alimento originario o analogo. 3. Le disposizioni del presente capo non riguardano i prodotti alimentari che hanno proprieta' dolcificanti.