Art. 9. Effetti dell'approvazione 1. L'approvazione della deliberazione di trasformazione determina il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato. 2. Gli effetti della trasformazione possono essere opposti ai terzi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione, a meno che si provi che essi erano a conoscenza della trasformazione stessa. 3. Nel periodo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di trasformazione e l'iscrizione della fondazione nel registro di cui all'art. 33 del codice civile non si applica la disposizione del quarto comma dello stesso articolo.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 33 del codice civile e' il seguente: "Art. 33 (Registrazione delle persone giuridiche). - In ogni provincia e' istituito un pubblico registro delle persone giuridiche. Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza. La registrazione puo' essere disposta anche d'ufficio. Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benche' riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte".