Art. 9.
                      Effetti dell'approvazione
  1.  L'approvazione  della deliberazione di trasformazione determina
il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato.
  2. Gli effetti della trasformazione possono essere opposti ai terzi
dalla  data  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
di  approvazione,  a  meno  che  si provi che essi erano a conoscenza
della trasformazione stessa.
  3.  Nel periodo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di
trasformazione  e  l'iscrizione  della fondazione nel registro di cui
all'art.  33  del  codice  civile  non si applica la disposizione del
quarto comma dello stesso articolo.
 
          Nota all'art. 9:
             -  Il  testo  dell'art.  33  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
             "Art.  33 (Registrazione delle persone giuridiche). - In
          ogni provincia e'  istituito  un  pubblico  registro  delle
          persone giuridiche.
             Nel   registro   devono   indicarsi  la  data  dell'atto
          costitutivo e quella  del  decreto  di  riconoscimento,  la
          denominazione,  lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora
          sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il
          cognome e il nome degli amministratori con la  menzione  di
          quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
             La registrazione puo' essere disposta anche d'ufficio.
             Gli   amministratori   di   un'associazione   o  di  una
          fondazione non registrata, benche' riconosciuta, rispondono
          personalmente  e  solidalmente,  insieme  con  la   persona
          giuridica, delle obbligazioni assunte".