Art. 9. Arredo urbano 1. Gli elementi di arredo nonche' le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili. 3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonche' le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote. 4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unita' accessibile.
Nota agli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10: - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).