Art. 9.
                          C o n t r o l l i
  1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e le agenzie
regionali   per   la  protezione  dell'ambiente,  laddove  esistenti,
procedono  alla  verifica  periodica  delle operazioni di spandimento
delle acque di vegetazione a fini di tutela ambientale.
  2.  Ogni  tre  anni a partire dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  Ministro  delle  risorse agricole, alimentari e
forestali,   sentito  il  Ministro  dell'ambiente  per  le  parti  di
competenza,  trasmette,  entro  il  31  dicembre,  al  Parlamento una
relazione  sulla applicazione della presente legge, sullo stato delle
acque,  del  suolo,  del  sottosuolo e delle altre risorse ambientali
venute  a  contatto  con  le acque di vegetazione, nonche' sulle piu'
recenti   acquisizioni   scientifiche  in  materia  di  utilizzazione
agronomica  delle  acque  di  vegetazione  e  di scarichi dei frantoi
oleari.