Art. 9
                (Estensione del permesso di ricerca)
   1.  L'articolo  6, comma 2, della legge n.9 del 1991 e' sostituito
dal seguente:
   "2.  L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire
il  razionale  sviluppo  del programma di ricerca e non puo' comunque
superare  l'estensione  di  750  chilometri  quadrati;  nell'area del
permesso  possono  essere  comprese  zone  adiacenti  di terraferma e
mare.".
   2.  Non  si fa luogo a riduzioni dell'area del permesso di ricerca
se l'area iniziale e' inferiore a 300 chilometri quadrati.