Art. 9 (Estensione del permesso di ricerca) 1. L'articolo 6, comma 2, della legge n.9 del 1991 e' sostituito dal seguente: "2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non puo' comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati; nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e mare.". 2. Non si fa luogo a riduzioni dell'area del permesso di ricerca se l'area iniziale e' inferiore a 300 chilometri quadrati.