Art. 9 (Organismi autorizzati ad attestare la conformita') 1. L'autorizzazione ad espletare i metodi di cui agli articoli 6 e 7 e' rilasciata, previa istruttoria, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'interno, agli organismi che soddisfano i criteri di valutazione fissati nell'allegato V; le disposizioni concernenti la presentazione della domanda, il contenuto di essa e la documentazione da presentare a corredo della stessa sono indicate nell'allegato VI; l'autorizzazione dura cinque anni, puo' essere rinnovata e si intende rifiutata se non e' rilasciata entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati ai sensi del comma 1, indicandone i compiti specifici; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi. e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea. 3. Se un organismo autorizzato non soddisfa piu' i requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione e' revocata e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. 4. Il controllo dell'attivita' degli organismi autorizzati e' svolto dalle amministrazioni che rilasciano le autorizzazioni ai sensi del comma 1 anche avvalendosi degli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 10. 5. Le pese relative al rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei richiedenti; le spese relative ai controlli successivi all'autorizzazione sono a carico degli organismi autorizzati. 6. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano altresi' agli organismi tecnici delle amministrazioni dello Stato.