Art. 9.
  1. Per  gli interventi  necessari ad  assicurare i  primi soccorsi,
compresi quelli disposti  dagli enti locali, nonche'  per il rimborso
degli  oneri  sostenuti  dalle  organizzazioni  di  volontariato,  e'
assegnata complessivamente la soma di lire 810 milioni al prefetto di
Perugia e di lire 785 miloni al prefetto di Terni. A detti interventi
si applicano  le deroghe di  cui al precedente  art. 5 e  al relativo
onere  si  provvede  a  carico  del  capitolo  7615  dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.