- Art. 9 - (disposizioni per assicurare stabilita' alla previsione delle classi) 9.1 Al fine di assicurare la massima possibile coincidenza tra le classi previste ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quelle effettivamente costituite in ciascun anno scolastico, e' consentito derogare, in misura non superiore al 5% al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto, per ciascun grado di scuola, dagli articoli precedenti. 9.2 Il disposto del comma 1 puo' trovare applicazione anche nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap.