Art. 9. 1. I trattamenti cui devono essere sottoposti, durante il processo di fabbricazione di alimenti per animali familiari, taluni prodotti di origine animale derivanti esclusivamente da animali o pesci e non destinati al consumo umano, nonche' le relative condizioni di fabbricazione per la tutela degli animali familiari o per motivi di salubrita' o sanitari sono stabiliti nell'allegato I, capitolo 10. 2. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e' abrogato.