Art. 9. 
  1. I trattamenti cui devono essere sottoposti, durante il  processo
di fabbricazione di alimenti per animali familiari,  taluni  prodotti
di origine animale derivanti esclusivamente da animali o pesci e  non
destinati  al  consumo  umano,  nonche'  le  relative  condizioni  di
fabbricazione per la tutela degli animali familiari o per  motivi  di
salubrita' o sanitari sono stabiliti nell'allegato I, capitolo 10. 
  2. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 dicembre 1992,  n.  508,
e' abrogato.