Art. 9.
                Efficacia della pellicola sostitutiva
  1.  La  pellicola  autenticata  con  il procedimento e le modalita'
previste dall'articolo 8 sostituisce, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, gli originali dei
documenti riprodotti.
  2.  Dalla pellicola sostitutiva, autenticata ai sensi dell'articolo
8, sono tratte copie integrali o parziali. Per la formazione di  tali
copie sono ammessi tutti i procedimenti tecnici.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo dello Stato, e' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 6 dicembre 1996
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                PRODI
            Il Ministro per i beni culturali e ambientali
                              VELTRONI
                  Il Ministro di grazia e giustizia
                                FLICK
                      Il Ministro delle finanze
                                VISCO
                       Il Ministro del tesoro
                               CIAMPI
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1997
  Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 17