Art. 9.
  1.  Il  Consiglio  superiore  delle  Forze armate e' organo di alta
consulenza del Ministro della difesa.
  2.  Le  attribuzioni  e  le attivita' del Consiglio superiore delle
Forze  armate  sono disciplinate in conformita' alle vigenti norme di
legge, salvo quanto previsto dall'articolo 10.