Art. 9.
                Servizio per la vigilanza sugli enti
  1.  Il  Servizio  per  la vigilanza sugli enti, correlandosi con il
Dipartimento della programmazione, e' articolato nei seguenti  uffici
di livello dirigenziale:
   Ufficio  I  - Affari generali e segreterie degli organi collegiali
operanti nell'ambito delle competenze del Servizio.
   Ufficio II - Vigilanza e controllo  sulla  Croce  rossa  italiana,
sulla  Lega  italiana  per  la  lotta  contro i tumori, sull'Istituto
italiano di medicina sociale e sulla Agenzia per i  servizi  sanitari
regionali.
   Ufficio  III  -  Riconoscimento  del  carattere  scientifico degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e vigilanza sulla
permanenza dei requisiti; controllo di gestione.
   Ufficio IV - Verifica sulle ricerche correnti e finalizzate svolte
dagli istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico;  anagrafe
delle   ricerche;  vigilanza  e  monitoraggio  delle  sperimentazioni
gestionali e sulla  collaborazione  con  le  strutture  del  Servizio
sanitario  nazionale;  trasferimento  dei  risultati  delle ricerche;
pubblicazione del bollettino delle ricerche. Collegamenti con enti  e
istituzioni di ricerca.
   Ufficio  V  -  Vigilanza  sui fondi integrativi sanitari. Consulta
permanente per i rapporti con i  soggetti  promotori  e  gestori  dei
fondi;  rapporti  con  gli  organi  di amministrazione e di controllo
degli enti gestori dei fondi.