Art. 9 
                          (Norma di rinvio) 
1. Alle procedure di attestazione della  conformita'  dei  recipienti
semplici a pressione, a quelle finalizzate  alla  designazione  degli
organismi,   alla   vigilanza   sugli   organismi   stessi,   nonche'
all'effettuazione  dei  controlli  sui  prodotti,  si  applicano   le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
 
          Note all'art. 9:
                    - Per la legge 6 febbraio 1996 n.  52  vedi  note
          alle premesse.
                    L'art. 47 recita:
                    "Art.   47   (Procedure   di  certificazione  e/o
          attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le  spese
          relative  alle procedure di certificazione e/o attestazione
          per  l'apposizione  della  marcatura  CE,  previste   dalla
          normativa  comunitaria, sono a carico del fabbricante o del
          suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.
                    2. Le  spese  relative  all'autorizzazione  degli
          organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono
          a  carico  dei richiedenti. Le spese relative ai successivi
          controlli sugli organismi  autorizzati  sono  a  carico  di
          tutti  gli  organismi autorizzati per la medesima tipologia
          dei prodotti. I controlli possono avvenire  anche  mediante
          l'esame a campione dei prodotti certificati.
                    3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al
          comma  1,  se  effettuate  da  organi  dell'amministrazione
          centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di  cui
          al  comma  2,  sono  versati all'entrata del bilancio dello
          Stato, per essere successivamente riassegnati, con  decreto
          del  Ministro  del  tesoro,  agli  stati  di previsione dei
          Ministeri   interessati   sui   capitoli    destinati    al
          funzionamento  dei  servizi  preposti,  per  lo svolgimento
          delle  attivita'   di   cui   ai   citati   commi   e   per
          l'effettuazione  dei  controlli  successivi sul mercato che
          possono  essere  effettuati  dalle   autorita'   competenti
          mediante  l'acquisizione  temporanea  a titolo gratuito dei
          prodotti  presso  i  produttori,  i   distributori   ed   i
          rivenditori.
                    4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti
          per  materia,  di concerto con il Ministro del tesoro, sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per le attivita' autorizzative di cui ai comma 2 e  per  le
          attivita'  di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da organi
          dell'amministrazione centrale  o  periferica  dello  Stato,
          sulla  base dei costi effettivi dei servizi resi nonche' le
          modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei
          proventi  a  copertura delle spese relative ai controlli di
          cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' deter-
          minate le modalita' di erogazione dei compensi  dovuti,  in
          base     alla     vigente     normativa,    al    personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto  alle  attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini
          dei  controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul
          mercato  come  disciplinati  dal  presente  comma, non deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato.
                    5.   Con   l'entrata   in   vigore   dei  decreti
          applicativi  del  presente  articolo,  sono   abrogate   le
          disposizioni   incompatibili   emanate   in  attuazione  di
          direttive comunitarie in materia di certificazione CE.
                    6. In sede di prima applicazione, il  decreto  di
          cui  ai comma 4 e' emanato entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge".