Art. 9. 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto 119/92, tra il numero: "180" e la preposizione: "del" sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' 189".
Nota all'art. 9: - Il testo vigente dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 119/92 e' il seguente: "1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitino le attivita' della persona qualificata di cui all'art. 13 in officine di produzione di specialita' medicinali, autorizzate ai sensi degli articoli 161 e 180 nonche' 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono continuare l'attivita' medesima anche in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 15".