Art. 9.

  1.  All'articolo  16,  comma  1, del decreto 119/92, tra il numero:
"180"  e  la  preposizione:  "del"  sono aggiunte le seguenti parole:
"nonche' 189".
 
          Nota all'art. 9:
          -  Il  testo  vigente  dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n.
          119/92 e' il seguente: "1. Coloro che alla data di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  esercitino le attivita'
          della persona qualificata di cui all'art. 13 in officine di
          produzione di specialita' medicinali, autorizzate ai  sensi
          degli  articoli 161 e 180 nonche' 189 del testo unico delle
          leggi sanitarie, approvato  con  regio  decreto  27  luglio
          1934,  n.  1265,  possono  continuare  l'attivita' medesima
          anche in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 15".