(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
    1. Ogni Stato contraente puo' al momento  del  deposito  del  suo
strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione  o  in  ogni
altro  momento  successivo  estendere  l'applicazione  del   presente
Accordo, mediante dichiarazione indirizzata  al  Segretario  Generale
del  Consiglio  d'Europa,   ad   ogni   territorio   indicato   nella
dichiarazione per il quale esso cura le  relazioni  internazionali  o
per il quale e' abilitato a stipulare. 
    2. Il presente Accordo entrera' in vigore nei confronti  di  ogni
territorio designato ai sensi del paragrafo 1  il  primo  giorno  del
mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in
cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avra'  ricevuto  la
dichiarazione. 
    3. Ogni dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 1 potra' essere
ritirata  per  quanto  concerne  ogni   territorio   indicato   nella
dichiarazione,  alle  condizioni  previste   secondo   la   procedura
stabilita per la denuncia dall'articolo 10 del presente Accoldo.