(Accordo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
                         Leggi e regolamenti 
1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni  amministrative  di  una
   Parte Contraente circa l'entrata, la  permanenza  o  l'uscita  dal
   proprio territorio di un aeromobile  impiegato  nella  navigazione
   aerea internazionale,  ovvero  impiegato  nell'esercizio  e  nella
   navigazione dell'aeromobile  durante  la  permanenza  nel  proprio
   territorio, saranno applicati all'aeromobile della compagnia aerea
   designata dall'altra Parte Contraente e saranno osservati da detto
   aeromobile al momento dell'arrivo o della partenza  e  durante  la
   permanenza nel territorio della prima Parte Contraente. 
2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni  amministrative  di  una
   Parte Contraente circa l'entrata, la  permanenza  o  l'uscita  dal
   proprio  territorio  di  passeggeri,  equipaggio,  merce  o  posta
   dell'aeromobile, inclusa la normativa relativa  all'entrata,  allo
   sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alla dogana ed alla
   quarantena, saranno osservati da o per conto di  tali  passeggeri,
   equipaggio, merce o posta della compagnia aerea  dell'altra  Parte
   Contraente al momento dell'entrata o  dell'uscita,  o  durante  la
   permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.