Art. 9. Interventi nel settore marittimo 1. La gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzata a rimborsare alle compagnie e gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, il trattamento di fine servizio maturato a decorrere dal 1 febbraio 1990 e l'indennita' contrattuale corrisposti dalle stesse compagnie e gruppi portuali ai lavoratori cancellati per inidoneita' al lavoro portuale a partire dal 1 febbraio 1990 e fino al 31 dicembre 1996. Le competenze previste dal presente comma non sono soggette ad ulteriori rivalutazioni o ad altri oneri finanziari. 2. E' concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali e della compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, nel limite di ulteriori 1200 unita'. Al relativo onere per il rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, esteso anche ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, ed ai dipendenti delle autorita' portuali, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1997, e' prorogato fino al 30 giugno 1998. 3. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1998, intendendosi altresi' prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo. 4. Al fine di completare il processo di trasformazione di cui all'articolo 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono previsti interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste in bilancio, modificatesi a causa di eventi non imputabili alla gestione delle compagnie medesime, nonche' a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A sostegno del processo di trasformazione e di sviluppo dei porti sono, altresi', previsti interventi diretti alla riqualificazione e riconversione del personale presente nell'organico delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 della legge n. 84 del 1994. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 100 miliardi, provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di risultanze debitamente documentate e accertate da apposita commissione istituita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. 5. Le Casse locali di previdenza, istituite con provvedimenti delle autorita' marittime periferiche ovvero degli enti portuali, per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza sono soppresse a tutti gli effetti. Il commissario liquidatore di ciascuna Cassa, nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede alla restituzione di eventuali contributi versati dai lavoratori a tale titolo, sulla base di criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1. 6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali, e' stanziato l'importo di lire 120 miliardi, di cui non oltre il 50 per cento da utilizzare per risolvere situazioni di emergenza e garantire la sicurezza della navigazione portuale e degli accosti. Il programma prevede, altresi', un piano di ristrutturazione del servizio escavazione dei porti marittimi nazionali, da definire sentite le organizzazioni sindacali di settore, anche attraverso l'acquisizione, l'ammodernamento e il noleggio di mezzi effossori e la razionalizzazione dei cantieri. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione. 7. Ai fini dell'acquisizione, alienazione, ammodernamento, manutenzione e noleggio, anche a scafo nudo, dei mezzi effossori, nonche' dell'acquisto di materiali e attrezzature occorrenti al funzionamento degli stessi ed alla ristrutturazione ed all'esercizio dei cantieri, i contratti, qualunque siano le modalita' di aggiudicazione, le convenzioni e le transazioni, sono approvati, fino all'importo di lire 1 miliardo, dal Ministero dei trasporti e della navigazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato. Le somme in conto competenza ed in conto residui sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, sono conservate in bilancio per l'esercizio 1998 per essere trasferite al capitolo 8041 dello stato di previsione del Ministero medesimo. 8. In favore della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, e' autorizzata l'assegnazione della somma di lire 90 miliardi per l'anno 1997, lire 345,5 miliardi per l'anno 1998, lire 250 miliardi per gli anni 1999 e 2000, restando prorogato fino allo stesso anno 2000 la durata di detto Fondo, e di lire 156 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 9. I proventi conseguiti a seguito delle cessioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c), della legge n. 84 del 1994, come sostituito dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, sono attribuiti alle autorita' portuali e non concorrono a formare il reddito d'impresa. 10. All'articolo 5, comma 9, della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: "banchine" e' inserita la seguente: "attrezzate".