Art. 9 Revisione contabile 1. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165. 2. Per le societa' di gestione del risparmio, la societa' incaricata della revisione contabile provvede anche a rilasciare un giudizio, ai sensi dell'articolo 156, sul rendiconto del fondo comune.