Art. 9 
                         Revisione contabile 
 
  1. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e  alle  SICAV
si applicano le disposizioni della parte IV,  titolo  III,  capo  II,
sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165. 
  2.  Per  le  societa'  di  gestione  del  risparmio,  la   societa'
incaricata della revisione contabile provvede anche a  rilasciare  un
giudizio, ai  sensi  dell'articolo  156,  sul  rendiconto  del  fondo
comune.