Art. 9 
                         Carta di soggiorno 
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7) 
 
  1. Lo straniero  regolarmente  soggiornante  nel  territorio  dello
Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per
un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi,  il  quale
dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio
e dei familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della  carta
di soggiorno per se', per il coniuge e per i figli minori conviventi. 
La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato. 
  2.  La  carta  di  soggiorno  puo'  essere  richiesta  anche  dallo
straniero coniuge  o  figlio  minore  o  genitore  conviventi  di  un
cittadino italiano o di cittadino di uno  Stato  dell'Unione  europea
residente in Italia. 
  3. La carta di soggiorno e' rilasciata  sempre  che  nei  confronti
dello straniero non sia stato disposto il  giudizio  per  taluno  dei
delitti di cui all'articolo 380 nonche', limitatamente ai delitti non
colposi,  all'articolo  381  del  codice  di   procedura   penale   o
pronunciata sentenza di condanna, anche  non  definitiva,  salvo  che
abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al  rilascio  della
carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata  emessa
sentenza di condanna, anche non  definitiva,  per  reati  di  cui  al
presente comma. Qualora non  debba  essere  disposta  l'espulsione  e
ricorrano i requisiti previsti dalla legge, e' rilasciato permesso di
soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno  e
contro la  revoca  della  stessa  e'  ammesso  ricorso  al  tribunale
amministrativo regionale competente. 
  4.  Oltre  a  quanto  previsto  per   lo   straniero   regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della  carta  di
soggiorno puo': 
   a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
   b) svolgere nel territorio  dello  Stato  ogni  attivita'  lecita,
   salvo quelle che la legge espressamente  vieta  allo  straniero  o
   comunque riserva al cittadino; 
   c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla  pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; 
   d)  partecipare  alla  vita  pubblica  locale,  esercitando  anche
l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e  in  armonia  con  le
previsioni del capitolo  C  della  Convenzione  sulla  partecipazione
degli  stranieri  alla  vita  pubblica  a  livello  locale,  fatta  a
Strasburgo il 5 febbraio 1992. 
  5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione
amministrativa puo' essere disposta solo per gravi motivi  di  ordine
pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad
una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27  dicembre
1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge  3  agosto
1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio  1965,  n.
575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre  1982,
n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare,  una  delle
misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
 
          Note all'art. 9:
            - Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del codice
          di procedura penale:
            "Art.  380  (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non  colposo,  consumato  o  tentato, per il quale la legge
          stabilisce la pena dell'ergastolo o della  resclusione  non
          inferiore  nel  minimo  a cinque anni e nel massimo a venti
          anni.
            2. Anche  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
             a)  delitti  contro la personalita' dello Stato previsti
          nel titolo I del libro II del codice penale per i quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
             b)   delitto   di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'art. 419 del codice penale;
             c) delitti contro l'incolumita'  pubblica  previsti  nel
          titolo  VI  del  libro  II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni;
             d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'art.
          600 del codice penale;
             e) delitto  di  furto,  quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante  prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
          n. 533  o  taluna  delle  circostanze  aggravanti  previste
          dall'art.  625,  comma  1,  numeri 1, 2, prima ipotesi e 4,
          seconda ipotesi, del codice penale;
             f) delitto di rapina previsto dall'art. 628  del  codice
          penale  e  di  estorsione previsto dall'art. 629 del codice
          penale;
             g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello
          Stato, messa in vendita, cessione, detenzione  e  porto  in
          luogo  pubblico  o  aperto  al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle previste dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile
          1975, n. 110;
             h)   delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope  puniti  a  norma  dell'art.  73 del testo unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre  1990,  n.  309,  salvo  che ricorra la circostanza
          prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
             i) delitti commessi per finalita'  di  terrorismo  o  di
          eversione  dell'ordine  costituzionale per i quali la legge
          stabilisce la pena  della  resclusione  non  inferiore  nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
             l)  delitti  di  promozione,  costituzione,  direzione e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'art.  1  della  legge  25  gennaio  1982, n. 17, delle
          associazioni di carattere  militare  previste  dall'art.  1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti  o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della
          legge  20  giugno  1952,  n.  645,  delle   organizzazioni,
          associazioni,  movimenti  o gruppi di cui all'art. 3, comma
          3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
             l-bis) delitti di partecipazione, promozione,  direzione
          e   organizzazione   della  associazione  di  tipo  mafioso
          prevista dall'art.  416-bis del codice penale;
             m) delitti  di  promozione,  direzione,  costituzione  e
          organizzazione  della  associazione per delinquere prevista
          dall'art.  416,  commi  1  e  3,  del  codice  penale,   se
          l'associazione  e' diretta alla commissione di piu' delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a, b, c, d,
          f, g, i del presente comma.
            3. Se  si  tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto  in  flagranza  e'  eseguito  se la querela viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".
            "Art.  381  (Arresto  facoltativo in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria   hanno
          facolta'  di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
          delitto non colposo, consumato o tentato, per il  quale  la
          legge  stabilisce  la  pena  della reclusione superiore nel
          massimo a tre anni ovvero di  un  delitto  colposo  per  il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          inferiore nel massimo di cinque anni.
            2. Gli ufficiali e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno  altresi'  facolta' di arrestare chiunque e' colto in
          flagranza di uno dei seguenti delitti:
             a)  peculato  mediante   profitto   dell'errore   altrui
          previsto dall'art. 316 del codice penale;
             b)  corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
          prevista dagli articoli 319, comma  4,  e  321  del  codice
          penale;
             c)  violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
          dall'art.  336, comma 2 del codice penale;
             d) commercio e somministrazione di medicinali  guasti  e
          di sostanze alimentari nocive previsto dagli articoli 443 e
          444 del codice penale;
             e)  corruzione  di  minorenni prevista dall'art. 530 del
          codice penale;
             f) lesione  personale prevista dall'art. 582 del  codice
          penale;
             g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
             h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma
          2, del codice penale;
             i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
             l)  appropriazione  indebita  prevista dall'art. 646 del
          codice penale;
             m)  alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
          riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1, della
          legge 18 aprile 1975, n. 110;
            3. Se  si  tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto  in  flagranza puo' essere eseguito se la querela
          viene proposta,  anche  con  dichiarazione  resa  oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
            4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente  articolo  si
          procede all'arresto in flagranza soltanto se la  misura  e'
          giustificata   dalla   gravita'   del  fatto  ovvero  dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' e
          dalle circostanze del fatto.
            4-bis.  Non  e'  consentito   l'arresto   della   persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle".
            -  Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 27
          dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti
          delle persone pericolose per la  sicurezza  e  la  pubblica
          moralita'):
            "Art.  1. - I provvedimenti previsti dalla presente legge
          si applicano:
             1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di
          fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
             2) coloro che per condotta ed il tenore  di  vita  debba
          ritenersi,  sulla  base  di  elementi  di fatto, che vivono
          abitualmente, anche in parte, con i proventi  di  attivita'
          delittuose;
             3)   coloro   che  per  il  loro  comportamento  debbano
          ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti
          alla commissione  di  reati  che  offendono  o  mettono  in
          pericolo  l'integrita'  fisica  o  morale dei minorenni, la
          sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica".
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge  31
          maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia):
            "Art. 1. - La presente legge si applica agli indiziati di
          appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o
          ad  altre associazioni, comunque localmente denominate, che
          perseguono finalita' o agiscono con metodi corrispondenti a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso".
            - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge  19  marzo
          1990,  n.  55  (Nuove disposizioni per la prevenzione della
          delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di
          manifestazione di pericolosita' sociale):
            "Art.  14.  -  1.  Salvo che si tratti di procedimenti di
          prevenzione gia' pendenti alla data di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  da tale data le disposizioni della
          legge 31 maggio 1965, n. 575,  concernenti  le  indagini  e
          l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione di carattere
          patrimoniale, nonche' quelle contenute negli articoli da 10
          a  10-sexies  della  medesima  legge,  si   applicano   con
          riferimento  ai  soggetti  indiziati  di  appartenere  alle
          associazioni  indicate nell'art. 1 della medesima legge o a
          quelle previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre  1975,
          n.  685,  ovvero  ai soggetti indicati nei numeri 1 e 2 del
          primo comma dell'art. 1 della legge 27  dicembre  1956,  n.
          1423,  quando  l'attivita'  delittuosa  da  cui  si ritiene
          derivino i  proventi  sia  una  di  quelle  previste  dagli
          articoli  629,  630,  644,  648-bis  o  648-ter  del codice
          penale, ovvero quella di contrabbando.
            2. Nei confronti dei soggetti  di  cui  al  comma  1,  la
          riabilitazione  prevista  dall'art. 15 della legge 3 agosto
          1988, n. 327 puo' essere richiesta dopo cinque  anni  dalla
          cessazione della misura di prevenzione.
            3.  La  riabilitazione  comporta, altresi', la cessazione
          dei divieti previsti dall'art. 10  della  legge  31  maggio
          1965, n. 575".