Art. 9. Cooperazione in caso di accertamento di infrazioni 1. Le amministrazioni cui fanno capo le autorita' di controllo, per le operazioni contemplate nell'articolo 8, comma 3, instaurano una diretta collaborazione con lo Stato membro di spedizione, al fine di concertare le strategie da attuarsi nella fattispecie, valutando congiuntamente l'eventuale opportunita' di disporre visite ispettive comuni in loco, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Qualora dai controlli a destinazione effettuati conformemente all'articolo 8, comma 1, lettera b), risulti il persistere di una irregolarita', le amministrazioni interessate informano direttamente la Commissione e gli altri Stati membri. 3. In attesa delle conclusioni da parte della Commissione lo Stato membro di destinazione puo' disporre ulteriori accertamenti sui prodotti provenienti dallo stabilimento d'origine sollecitando nel contempo un'intensificazione dei controlli presso il medesimo stabilimento da parte dello Stato speditore.