Articolo 9 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo secondo l'articolo 8; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo. In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1993 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' la copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.