Art. 9 Competenze del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della Corte dei conti 1. Le delibere dell'ente, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attivita' e agli aggiornamenti annuali, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, nonche' di quelle di adozione dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 8, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono immediatamente esecutive. 2. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale sull'attivita' svolta, sono inviati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Dipartimento della funzione pubblica. 3. Il C.N.R. e' soggetto al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita unicamente sui conti consuntivi dell'ente, al fine di riferire annualmente al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarita' contabile e sui singoli atti di gestione.
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda nelle note all'art. 6.