Art. 9
          Competenze del Ministero dell'universita' e della
      ricerca scientifica e tecnologica e della Corte dei conti
  1.  Le delibere dell'ente, ad eccezione di quelle relative al piano
triennale  di attivita' e agli aggiornamenti annuali, per le quali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, nonche' di quelle di
adozione  dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 8, per le quali si
applicano  le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168, sono immediatamente esecutive.
  2.  I  bilanci  preventivi,  i  conti  consuntivi, le relazioni del
collegio   dei   revisori   dei   conti   e   una  relazione  annuale
sull'attivita'  svolta,  sono inviati al Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica (MURST), al Ministero del
tesoro,   del   bilancio   e  della  programmazione  economica  e  al
Dipartimento della funzione pubblica.
  3.  Il  C.N.R.  e' soggetto al controllo successivo della Corte dei
conti,  che si esercita unicamente sui conti consuntivi dell'ente, al
fine  di  riferire  annualmente  al  Parlamento, con l'esclusione del
controllo  amministrativo di regolarita' contabile e sui singoli atti
di gestione.
 
           Nota all'art. 9:
            -  Per il   testo dell'art. 8 della  legge 9 maggio 1989,
          n. 168, si veda nelle note all'art. 6.