Art. 9.
                        (Albo degli scrutatori)
   1.  L'articolo  1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato
dal  comma  2  dell'articolo  3  della legge 21 marzo 1990, n. 53, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  1.  - 1. In ogni comune della Repubblica e' tenuto un unico
albo  delle  persone  idonee  all'ufficio  di  scrutatore  di  seggio
elettorale  comprendente  i  nominativi degli elettori che presentano
apposita  domanda  secondo  i  termini  e le modalita' indicati dagli
articoli seguenti.
   2.  La  inclusione  nell'albo  di cui al comma 1 e' subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
   a) essere elettore del comune;
   b) avere assolto gli obblighi scolastici".
   2.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente legge, sono
iscritti  all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n.
95,  come  sostituito  dal  comma  1 del presente articolo, anche gli
elettori gia' iscritti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della
citata legge n. 95 del 1989.
   3.  L'articolo  3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato
dall'articolo  4  della legge 21 marzo 1990, n. 53, e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  3.  - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco,
con  manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri
luoghi  pubblici,  invita gli elettori che desiderano essere inseriti
nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
   2.  Le  domande  vengono  trasmesse  alla  commissione  elettorale
comunale,  la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano
nelle  condizioni  di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi
recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed
all'articolo  23 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione  degli  organi delle amministrazioni comunali, approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li
inserisce  nell'albo,  escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere
le  funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato
motivo,  sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non
definitiva,  per  i  reati previsti dall'articolo 96 del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960,  n.  570,  e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo
unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361.
   3.  A  coloro  che  non  siano stati inclusi nell'albo, il sindaco
notifica  per  iscritto  la  decisione  della  commissione elettorale
comunale, indicandone i motivi.
   4.  L'albo  formato  ai  sensi dei commi 1 e 2 e' depositato nella
segreteria  del  comune  per  la  durata  di  giorni quindici ed ogni
cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.
   5.  Il  sindaco da' avviso del deposito dell'albo nella segreteria
del  comune  con  pubblico manifesto con il quale invita gli elettori
del  comune  che  intendono  proporre  ricorso  avverso  la  denegata
iscrizione,  oppure  avverso  la  indebita  iscrizione  nell'albo,  a
presentarlo  alla  commissione  elettorale  circondariale entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
   6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver
fatto  eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione,
la  notificazione  del ricorso alla parte interessata, la quale puo',
entro   cinque  giorni  dall'avvenuta  notificazione,  presentare  un
controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale".
   4. L'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  4.  - 1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i
termini  di  cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente
sui ricorsi presentati.
   2.   Le   determinazioni  adottate  dalla  commissione  elettorale
circondariale   sono   immediatamente   comunicate  alla  commissione
elettorale  comunale  per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui
ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco".
   5.  L'articolo  5-bis  della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto
dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e' abrogato.
   6.  L'articolo  6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito
dall'articolo  7  della legge 21 marzo 1990, n. 53, e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  6.  -  1.  Tra  il  venticinquesimo  ed il ventesimo giorno
antecedenti  la  data  stabilita  per  la  votazione,  la commissione
elettorale  comunale,  in pubblica adunanza, preannunziata due giorni
prima  con  manifesto  affisso  nell'albo  pretorio  del comune, alla
presenza  dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune,
se designati, procede:
   a)  al  sorteggio,  per  ogni sezione elettorale del comune, di un
numero  di  nominativi  compresi  nell'albo  degli  scrutatori pari a
quello occorrente;
   b)   alla   formazione,  per  sorteggio,  di  una  graduatoria  di
nominativi   compresi  nel  predetto  albo  per  sostituire,  secondo
l'ordine  di  estrazione,  gli  scrutatori  sorteggiati a norma della
lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
   2.  Qualora  il  numero  dei nominativi ricompresi nell'albo degli
scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1,
la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra
gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
   3.  Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel piu'
breve  tempo,  e  al  piu'  tardi  non  oltre  il quindicesimo giorno
precedente   le   elezioni,   l'avvenuta  nomina.  L'eventuale  grave
impedimento  ad  assolvere  l'incarico  deve essere comunicato, entro
quarantotto  ore  dalla  notifica  della  nomina,  al  sindaco  o  al
commissario  che  provvede a sostituire gli impediti con gli elettori
ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
   4.  La  nomina  e'  notificata agli interessati non oltre il terzo
giorno precedente le elezioni".