Art. 9. P a t r i m o n i o 1. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni mobili ed immobili di cui e' proprietaria, nonche' da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. 2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, la fondazione puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. 3. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e della propria immagine, nonche' delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; puo' consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalita'.