Art. 9. Istituto superiore di sanita' e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 1. L'Istituto superiore di sanita' (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del Ministero della sanita', funzioni e compiti tecnicoscientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'ISS svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL e' centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. 2. L'ISS e l'ISPESL hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della sanita'. Essi costituiscono organi tecnicoscientifici del Servizio sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente. 3. Sono organi dei due Istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti di cui all'articolo 13, che recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca. 4. Sono abrogati l'articolo 45, comma 4, ultimo periodo, e l'articolo 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 9: - Per il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, vedi in nota all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 45, comma 4, e dell'art. 48 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "4. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strntture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate dal Ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche' in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. Sono altresi' trasferiti al Ministero i compiti svolti in materia di tutela contro gli infortuni del lavoro dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)". "Art. 48 (Istituto superiore di sanita' e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro). - 1. L'istituto superiore di sanita' (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza dell'area sanitaria del Ministero, funzioni e compiti tecnicoscientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'Istituto superiore di sanita' svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL e' centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e tutela igienico sanitaria. 2. L'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e costituiscono organi tecnicoscientifici del Servizio sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni, e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente. 3. Sono organi dei due istituti il presidente il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli istituti si provvede con regolamenti, secondo i criteri e le modalita' di cui al decreto legislativo sul riordinamento degli enti pubblici non previdenziali. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca".