Art. 9. Direzione generale per gli archivi 1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici. 2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento (( sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale; )) b) autorizza gli interventi previsti dall'art. 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici; c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, (( anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; )) (( d) (soppressa); )) e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche; f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore; g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; h) concede contributi per interventi su archivi vigilati; i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalita' di consultazione dei medesimi; (( l) dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; )) m) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici; n) coordina l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato; o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici; p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98, del Codice; (( q) (soppressa); )) r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale; s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice. 3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza, (( anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, )) sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi. 4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attivita' di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. 5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, (( ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. )) (( 6. La Direzione generale per gli archivi si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige, l'Istituto centrale per gli archivi e l'Archivio centrale dello Stato. Con riguardo alle attivita' di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. ))