Art. 9.


                 Direzione generale per gli archivi


  1.  La  Direzione  generale  per gli archivi svolge le funzioni e i
compiti,  non attribuiti alle direzioni regionali o ai soprintendenti
di  settore  ai  sensi  delle  disposizioni in materia, relativi alla
tutela dei beni archivistici.
  2. In particolare, il Direttore generale:
   a)  esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali  e  pluriennali  di  intervento  ((  sulla  base dei dati del
monitoraggio  dei  flussi finanziari forniti dalla Direzione generale
per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio
ed il personale; ))
   b)  autorizza  gli  interventi previsti dall'art. 21, comma 1, del
Codice da eseguirsi sui beni archivistici;
   c)  autorizza  il  prestito  di  beni  archivistici  per mostre od
esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art.
48,  comma  1, del Codice, (( anche nel rispetto degli accordi di cui
all'art.  8,  comma  2,  lettera  c),  e  delle linee guida di cui al
medesimo  art.  8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie
esigenze della tutela; ))
   (( d) (soppressa); ))
   e)  elabora  programmi  concernenti  studi, ricerche ed iniziative
scientifiche;
   f)  esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei
beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con
gli organismi internazionali di settore;
   g)  approva  i piani di conservazione e scarto degli archivi degli
uffici dell'amministrazione statale;
   h) concede contributi per interventi su archivi vigilati;
   i)   cura   le  intese  con  i  competenti  organi  del  Ministero
dell'interno   per   l'individuazione   dei  documenti  di  carattere
riservato  presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione
delle modalita' di consultazione dei medesimi;
   ((  l)  dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice ed ai
fini  dell'applicazione  delle  agevolazioni fiscali ivi previste, il
rilevante  interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni
di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale
che  abbia  ad  oggetto  i  beni  medesimi,  anche nel rispetto degli
accordi  di  cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida
di  cui  al  medesimo  art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le
prioritarie esigenze della tutela; ))
   m)  esprime  la  volonta'  dell'Amministrazione  nell'ambito delle
determinazioni  interministeriali concernenti il pagamento di imposte
mediante cessione di beni archivistici;
   n)  coordina  l'attivita'  delle  scuole di archivistica istituite
presso gli archivi di Stato;
   o)  irroga  le  sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice  per  la  violazione  delle  disposizioni  in  materia di beni
archivistici;
   p)  adotta  i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di
beni    archivistici    a   titolo   di   prelazione,   di   acquisto
all'esportazione  e  di  espropriazione rispettivamente previste agli
articoli 60, 70, 95 e 98, del Codice;
   (( q) (soppressa); ))
   r)  adotta  i  provvedimenti  di  competenza  dell'amministrazione
centrale  in  materia  di circolazione di beni archivistici in ambito
internazionale;
   s)  decide,  per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi
previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.
  3.  La  Direzione  generale  per  gli archivi svolge le funzioni di
coordinamento  e di vigilanza, (( anche ai fini dell'approvazione del
bilancio  di  previsione, delle relative proposte di variazione e del
conto   consuntivo,   ))   sull'Archivio   centrale   dello  Stato  e
sull'Istituto centrale per gli archivi.
  4.  La  Direzione generale per gli archivi, in materia informatica,
elabora    e   coordina   le   metodologie   archivistiche   relative
all'attivita'  di  ordinamento  e  di  inventariazione,  esercita  il
coordinamento  dei  sistemi  informativi  archivistici sul territorio
nazionale,  studia  ed  applica  sistemi  di conservazione permanente
degli  archivi  digitali,  promuove  l'applicazione  di metodologie e
parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento.
  5.  La  Direzione  generale  per  gli archivi costituisce centro di
responsabilita'  amministrativa  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto
legislativo  7  agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, (( ed
e'  responsabile  per l'attuazione dei piani gestionali di competenza
della stessa. ))
  ((  6.  La  Direzione  generale per gli archivi si articola in nove
uffici  dirigenziali  di livello non generale, compresi quelli aventi
sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige, l'Istituto centrale
per  gli archivi e l'Archivio centrale dello Stato. Con riguardo alle
attivita'  di  valorizzazione,  restano  ferme  le  competenze  della
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. ))