Art. 9 
 
 
          Criteri di ammissibilita' in depositi sotterranei 
 
  1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti
non pericolosi e  i  rifiuti  pericolosi,  ad  esclusione  di  quelli
indicati al comma 3. 
  2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei,  e'
effettuata da parte del soggetto che  richiede  l'autorizzazione,  la
valutazione della sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto
3 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio  2003,  n.  36  e
degli  ulteriori  criteri  stabiliti  nell'allegato  4  al   presente
decreto. I rifiuti sono  ammessi  in  deposito  sotterraneo  solo  se
compatibili con tale valutazione. 
  3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei  i  rifiuti
che  possono  subire  trasformazioni  indesiderate  di  tipo  fisico,
chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi: 
    a) i rifiuti elencati all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36; 
    b) i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili  di  reagire  a
contatto con l'acqua o  con  la  roccia  ospitante  nelle  condizioni
previste per lo stoccaggio e subire quindi: 
      un cambiamento di volume; 
      una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici  o
esplosivi, o qualunque altra  reazione  che  possa  rappresentare  un
rischio  per  la  sicurezza  operativa  e/o  per  l'integrita'  della
barriera; 
    c) i rifiuti biodegradabili; 
    d) i rifiuti dall'odore pungente; 
    e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica  o
esplosiva, e in particolare i rifiuti che: 
      provocano  concentrazioni  di  gas  tossici  per  le  pressioni
parziali dei componenti; 
      in  condizioni  di  saturazione  in  un   contenitore   formano
concentrazioni superiori del 10% alla concentrazione che  corrisponde
al limite inferiore di esplosivita'; 
    f) i rifiuti con un'insufficiente stabilita' tenuto  conto  delle
condizioni geomeccaniche; 
    g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione  spontanea
nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i  prodotti  gassosi,  i
rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di
miscele non identificate. 
  4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo,  e'
effettuata da parte del soggetto che  richiede  l'autorizzazione,  la
valutazione dei rischi specifici  per  il  sito  in  cui  avviene  il
deposito in questione, in conformita' a quanto previsto al punto  1.2
dell'allegato 4. Tale valutazione deve accertare che  il  livello  di
isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera e' accettabile. 
  5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco
devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilita';  i
differenti  gruppi  di  compatibilita'  devono   essere   fisicamente
separati nella fase di stoccaggio.