Art. 9 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le fascette dei vini D.O.C.G. e D.O.C., con i requisiti previsti
dal presente decreto sono realizzate dall'IPZS a decorrere dalla data
del 1° ottobre 2011. 
  2. Dalla medesima decorrenza, per le finalita' di  cui  all'art.  5
del presente decreto, sara' attivo un  dedicato  portale  informatico
realizzato e gestito dall'IPZS e condiviso con il MEF e l'ICQRF. 
  3. Le rimanenze di fascette sostitutive dei contrassegni  di  Stato
per i vini a D.O.C.G. detenute dalle competenti Camere di Commercio o
dai Consorzi di tutela, ai sensi dell'art. 5, comma  1,  del  decreto
ministeriale 8 febbraio 2006, alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono consegnate alla Struttura di controllo,  o  al
Consorzio di tutela da essa delegato, contestualmente  al  versamento
del prezzo unitario effettivamente sostenuto. 
  4. Le rimanenze di cui al precedente comma 3 sono distribuite  agli
imbottigliatori  interessati  fino  al  completo  smaltimento   delle
medesime. 
  5.  Con  decreto  dell'ICQRF,possono   essere   emanate   ulteriori
disposizioni  per  la  disciplina  del  trasferimento  dei  dati  dei
preesistenti sistemi di gestione e di rendicontazione delle  fascette
nel  predetto  portale  informatico,  anche   in   riferimento   alla
disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto. 
  6. Entro 30 giorni dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  la
Camere  di  commercio  industria,  artigianato  e  agricoltura   gia'
competenti per il ritiro e la gestione dei contrassegni ai sensi  del
decreto  ministeriale  8  febbraio  2006  comunicano,  all'ICQRF,  le
rimanenza di fascette di cui all'art. 5 comma 1 dello stesso  decreto
ministeriale, ancora  in  giacenza  presso  i  propri  magazzini  che
dovranno essere consegnate alle Strutture di controllo ai  sensi  del
precedente comma 3. 
  8. Il termine del 15  marzo,  indicato  all'art.  5,  comma  1,  si
ritiene prorogato al 15 giugno per la sola campagna 2011/2012.