Art. 9 Disposizioni transitorie 1. Le fascette dei vini D.O.C.G. e D.O.C., con i requisiti previsti dal presente decreto sono realizzate dall'IPZS a decorrere dalla data del 1° ottobre 2011. 2. Dalla medesima decorrenza, per le finalita' di cui all'art. 5 del presente decreto, sara' attivo un dedicato portale informatico realizzato e gestito dall'IPZS e condiviso con il MEF e l'ICQRF. 3. Le rimanenze di fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a D.O.C.G. detenute dalle competenti Camere di Commercio o dai Consorzi di tutela, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consegnate alla Struttura di controllo, o al Consorzio di tutela da essa delegato, contestualmente al versamento del prezzo unitario effettivamente sostenuto. 4. Le rimanenze di cui al precedente comma 3 sono distribuite agli imbottigliatori interessati fino al completo smaltimento delle medesime. 5. Con decreto dell'ICQRF,possono essere emanate ulteriori disposizioni per la disciplina del trasferimento dei dati dei preesistenti sistemi di gestione e di rendicontazione delle fascette nel predetto portale informatico, anche in riferimento alla disposizione di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto. 6. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto la Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura gia' competenti per il ritiro e la gestione dei contrassegni ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2006 comunicano, all'ICQRF, le rimanenza di fascette di cui all'art. 5 comma 1 dello stesso decreto ministeriale, ancora in giacenza presso i propri magazzini che dovranno essere consegnate alle Strutture di controllo ai sensi del precedente comma 3. 8. Il termine del 15 marzo, indicato all'art. 5, comma 1, si ritiene prorogato al 15 giugno per la sola campagna 2011/2012.