Art. 9 
 
 
       Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni 
 
    
  1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Gli obblighi  di  cui  agli  articoli  3  e  18  devono  essere
rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto  degli  obblighi
ivi previsti, i datori di lavoro privati che  occupano  personale  in
diverse unita' produttive e i datori di lavoro privati di imprese che
sono parte di  un  gruppo  ai  sensi  dell'articolo  31  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unita'
produttiva o,  ferme  restando  le  aliquote  d'obbligo  di  ciascuna
impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia,  un  numero
di lavoratori aventi  diritto  al  collocamento  mirato  superiore  a
quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso
del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita'  produttive
o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»; 
    b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi: 
  «8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della  facolta'
di cui al comma 8  trasmettono  in  via  telematica  a  ciascuno  dei
servizi  competenti  delle  province  in  cui  insistono  le   unita'
produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse  imprese  del
gruppo di cui all'articolo 31 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal  quale
risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei
dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna  impresa
appartenente al gruppo»; 
  «8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati,  su
loro motivata richiesta, ad assumere  in  una  unita'  produttiva  un
numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento  obbligatorio
superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a  compenso  del
minor numero di lavoratori assunti in altre unita'  produttive  della
medesima regione»; 
  «8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con
le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'art. 5 della  legge  12  marzo
          1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei  disabili),
          come modificato dalla presente legge: 
              "5.   Esclusioni,   esoneri   parziali   e   contributi
          esonerativi. 
              1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data  di
          cui  all'articolo  23,  comma  1,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  che  esprimono  il
          parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello
          schema  di  decreto,  e  la  Conferenza   unificata,   sono
          individuate le mansioni  che,  in  relazione  all'attivita'
          svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche  e   dagli   enti
          pubblici non economici,  non  consentono  l'occupazione  di
          lavoratori disabili o la consentono in misura  ridotta.  Il
          predetto  decreto  determina  altresi'  la   misura   della
          eventuale riduzione. 
              2. I datori di lavoro pubblici e  privati  che  operano
          nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre  non
          sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante  e
          navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui  all'articolo
          3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza  dell'obbligo  di
          cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per
          quanto concerne il personale di cantiere e gli  addetti  al
          trasporto del settore. Sono altresi' esentati dal  predetto
          obbligo i datori di lavoro  pubblici  e  privati  del  solo
          settore degli impianti a fune, in  relazione  al  personale
          direttamente adibito alle aree  operative  di  esercizio  e
          regolarita' dell'attivita' di trasporto. Per consentire  al
          comparto dell'autotrasporto  nazionale  di  evolvere  verso
          modalita' di servizio piu'  evolute  e  competitive  e  per
          favorire un maggiore grado di sicurezza nella  circolazione
          stradale di mezzi, ai sensi del  comma  1  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i  datori  di  lavoro
          pubblici   e    privati    che    operano    nel    settore
          dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne  il
          personale viaggiante, all'osservanza  dell'obbligo  di  cui
          all'articolo 3. Fermo restando l'obbligo del versamento del
          contributo di  cui  al  comma  3  al  Fondo  regionale  per
          l'occupazione dei disabili, per  le  aziende  che  occupano
          addetti  impegnati  in  lavorazioni   che   comportano   il
          pagamento di un tasso  di  premio  ai  fini  INAIL  pari  o
          superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista
          dal     presente     articolo     e'     sostituita      da
          un'autocertificazione del  datore  di  lavoro  che  attesta
          l'esclusione  dei  lavoratori  interessati  dalla  base  di
          computo. 
              3. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici
          economici  che,  per  le  speciali  condizioni  della  loro
          attivita', non possono occupare  l'intera  percentuale  dei
          disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
          dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione  che  versino
          al Fondo regionale per l'occupazione dei  disabili  di  cui
          all'articolo 14  un  contributo  esonerativo  per  ciascuna
          unita' non assunta, nella misura di  euro  30,64  per  ogni
          giorno  lavorativo  per  ciascun  lavoratore  disabile  non
          occupato. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale,  da  emanare  entro  centoventi  giorni
          dalla data di cui all'articolo  23,  comma  1,  sentita  la
          Conferenza unificata  e  sentite  altresi'  le  Commissioni
          parlamentari competenti per materia, che esprimono il  loro
          parere  con  le  modalita'  di  cui  al   comma   1,   sono
          disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri  parziali
          dagli  obblighi  occupazionali,  nonche'  i  criteri  e  le
          modalita' per la loro  concessione,  che  avviene  solo  in
          presenza di adeguata motivazione. 
              5.  In  caso  di  omissione  totale  o   parziale   del
          versamento dei contributi di cui al presente  articolo,  la
          somma dovuta puo' essere maggiorata, a titolo  di  sanzione
          amministrativa, dal 5 per cento al 24  per  cento  su  base
          annua. La riscossione e'  disciplinata  secondo  i  criteri
          previsti al comma 7. 
              6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione  di
          cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          sentita la Conferenza unificata. 
              7. Le regioni, entro centoventi giorni  dalla  data  di
          cui all'articolo 23, comma 1, determinano i  criteri  e  le
          modalita' relativi al  pagamento,  alla  riscossione  e  al
          versamento,  al  Fondo  regionale  per  l'occupazione   dei
          disabili di cui all'articolo 14,  delle  somme  di  cui  al
          presente articolo. 
              8. Gli obblighi di cui agli  articoli  3  e  18  devono
          essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto
          degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che
          occupano personale in diverse unita' produttive e i  datori
          di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai
          sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre
          2003, n. 276 possono assumere in una unita'  produttiva  o,
          ferme restando le aliquote d'obbligo di  ciascuna  impresa,
          in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un  numero
          di  lavoratori  aventi  diritto  al   collocamento   mirato
          superiore a quello prescritto, portando in  via  automatica
          le eccedenze a compenso  del  minor  numero  di  lavoratori
          assunti nelle altre unita' produttive o nelle altre imprese
          del gruppo aventi sede in Italia. 
              8-bis. I datori di  lavoro  privati  che  si  avvalgono
          della facolta'  di  cui  al  comma  8  trasmettono  in  via
          telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province
          in cui insistono le unita' produttive della stessa  azienda
          e  le  sedi  delle  diverse  imprese  del  gruppo  di   cui
          all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9,  comma  6,  dal
          quale  risulta   l'adempimento   dell'obbligo   a   livello
          nazionale sulla base dei dati riferiti  a  ciascuna  unita'
          produttiva  ovvero  a  ciascuna  impresa  appartenente   al
          gruppo. 
              8-ter. I  datori  di  lavoro  pubblici  possono  essere
          autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una
          unita' produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al
          collocamento obbligatorio superiore  a  quello  prescritto,
          portando le  eccedenze  a  compenso  del  minor  numero  di
          lavoratori  assunti  in  altre  unita'   produttive   della
          medesima regione. 
              8-quater.  Sono  o  restano  abrogate  tutte  le  norme
          incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8,  8-bis
          e 8-ter.".