Art. 9. 
 
 
                 Limiti di distanza tra i fabbricati 
 
  Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone  territoriali
omogenee sono stabilite come segue: 
  1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per  le
eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici  non  possono
essere inferiori  a  quelle  intercorrenti  tra  i  volumi  edificati
preesistenti, computati senza tener conto di  costruzioni  aggiuntive
di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; 
  2) nuovi edifici ricadenti in altre zone: e' prescritta in tutti  i
casi la distanza minima assoluta di m. 10  tra  pareti  finestrate  e
pareti di edifici antistanti; 
  3) Zone C):  e'  altresi'  prescritta,  tra  pareti  finestrate  di
edifici  antistanti,  la  distanza  minima   pari   all'altezza   del
fabbricato piu' alto; la norma  si  applica  anche  quando  una  sola
parete sia finestrata, qualora gli edifici  si  fronteggino  per  uno
sviluppo superiore a ml. 12. 
  Le distanze minime tra fabbricati - tra i  quali  siano  interposte
strade destinate  al  traffico  dei  veicoli  (con  esclusione  della
viabilita' a  fondo  cieco  al  servizio  di  singoli  edifici  o  di
insediamenti) -  debbono  corrispondere  alla  larghezza  della  sede
stradale maggiorata di: 
  ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; 
  ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml.
15; 
  ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15. 
  Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino
inferiori all'altezza del fabbricato piu' alto,  le  distanze  stesse
sono  maggiorate  fino  a  raggiungere   la   misura   corrispondente
all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate
nei precedenti commi, nel caso  di  gruppi  di  edifici  che  formino
oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate  con
previsioni planovolumetriche.