(( Art. 9 bis 
 
                     Societa' tra professionisti 
 
  1. All'articolo 10 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
societa' cooperative di professionisti sono costituite da  un  numero
di soci non inferiore a tre»; 
    b) al comma 4, lettera b), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «In ogni  caso  il  numero  dei  soci  professionisti  e  la
partecipazione al capitale sociale  dei  professionisti  deve  essere
tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o
decisioni dei soci; il venir  meno  di  tale  condizione  costituisce
causa di scioglimento della societa' e  il  consiglio  dell'ordine  o
collegio professionale  presso  il  quale  e'  iscritta  la  societa'
procede alla cancellazione  della  stessa  dall'albo,  salvo  che  la
societa' non abbia provveduto a ristabilire la  prevalenza  dei  soci
professionisti nel termine perentorio di sei mesi»; 
    c) al comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: 
      «c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura
dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati
ai   clienti   dai   singoli   soci   professionisti   nell'esercizio
dell'attivita' professionale»; 
    d) al comma 7, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il
socio  professionista  puo'  opporre  agli  altri  soci  il   segreto
concernente le attivita' professionali a lui affidate»; 
    e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli  societari  ed
associativi» sono sostituite dalle seguenti: «salve  le  associazioni
professionali, nonche' i diversi modelli societari». ))