Art. 9 
 
Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli
  enti  locali,  di  modifiche  della  disciplina  IPT,  di  IMU,  di
  riscossione delle entrate e di cinque per mille 
 
  1.  Per  l'anno  2012  il  termine  del   30   settembre   previsto
dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267, e' differito al 30 novembre 2012. 
  2. All'articolo 56 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le formalita' di cui al comma 1 possono essere eseguite  su
tutto  il  territorio  nazionale  con   ogni   strumento   consentito
dall'ordinamento e con destinazione  del  gettito  dell'imposta  alla
Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo,  inteso
come avente causa o intestatario del veicolo.»; 
    b) al  comma  4,  le  parole:  «di  ciascuna  provincia  nel  cui
territorio  sono  state  eseguite  le   relative   formalita'»   sono
sostituite dalle seguenti: «della provincia titolare del  tributo  ai
sensi del comma 1-bis». 
  3. All'articolo 13, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 12-bis, ultimo periodo,  le  parole:  «30  settembre»
sono sostitute dalle seguenti: «31 ottobre»; 
    (( b)  al  comma  12-ter,  ultimo  periodo,  le  parole:  «il  30
settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di
approvazione del modello  di  dichiarazione  dell'imposta  municipale
propria e delle relative istruzioni». )) 
  4. In attesa del  riordino  della  disciplina  delle  attivita'  di
gestione e riscossione delle entrate degli (( enti territoriali ))  e
per favorirne la realizzazione, i  termini  di  cui  all'articolo  7,
comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013. 
  5.  Per  consentire  una  efficace  gestione  della  procedura   di
erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell'IRPEF disposte  dai
contribuenti in favore delle associazioni del  volontariato  e  delle
altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, nonche' delle
organizzazioni  di  promozione  sociale  e   delle   associazioni   e
fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera  a),
del decreto legislativo n. 460 del 1997, il Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  stipula  apposite  convenzioni  a   titolo
gratuito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con l'Agenzia delle entrate, al fine della erogazione dei  contributi
del 5 per mille alle medesime organizzazioni. La gratuita' di cui  al
precedente periodo si estende alle  convenzioni  gia'  in  precedenza
stipulate con amministrazioni pubbliche per le attivita'  di  cui  al
medesimo comma e in relazione agli anni finanziari 2010, 2011 e 2012. 
  6. Al comma 3 dell'articolo 91-bis  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le parole da: «e gli elementi» fino alla fine, sono sostituite
dalle seguenti: «, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione
del rapporto  proporzionale,  nonche'  i  requisiti,  generali  e  di
settore, per qualificare le attivita' di  cui  alla  lettera  i)  del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
504, come svolte con modalita' non commerciali.». 
  ((  6-bis.  A  seguito  della  verifica  del  gettito  dell'imposta
municipale propria dell'anno 2012, da effettuare  entro  il  mese  di
febbraio 2013, si provvede all'eventuale conseguente regolazione  dei
rapporti finanziari tra  lo  Stato  e  i  comuni,  nell'ambito  delle
dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei  trasferimenti
erariali previste a legislazione vigente. 
  6-ter. Le disposizioni di  attuazione  del  comma  3  dell'articolo
91-bis del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato  dal
comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre  2012,
n. 200. 
  6-quater. Per esigenze  di  coordinamento,  fermi  la  data  e  gli
effetti delle incorporazioni  previsti  dall'articolo  23-quater  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
    a) al comma 10 del predetto articolo 23-quater sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
      1) il numero 3) della lettera d) e' sostituito dal seguente: 
        "3) ai commi 3-bis e 4,  le  parole:  'del  territorio'  sono
sostituite dalle seguenti: 'delle entrate' "; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        "d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo  periodo,  dopo  le
parole: 
          'pubbliche amministrazioni' sono inserite le  seguenti:  ',
ferma  restando  ai  fini  della  scelta   la   legittimazione   gia'
riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo  19,
comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165,"; 
    b) tenuto conto dell'incorporazione dell'Agenzia  del  territorio
nell'Agenzia delle entrate, si intende che i due  componenti  di  cui
all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, successivamente al  1  dicembre  2012  deliberano  per  le  sole
materie ivi indicate. 
  6-quinquies. In ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli  immobili
disposta  dall'articolo  7,  comma  1,  lettera   i),   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle  fondazioni
bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per completezza di informazione si riporta il testo del
          comma 2 dell'art. 193 del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267  (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali): 
              1. Gli enti locali rispettano  durante  la  gestione  e
          nelle variazioni di  bilancio  il  pareggio  finanziario  e
          tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la  copertura
          delle  spese  correnti  e  per   il   finanziamento   degli
          investimenti,  secondo  le  norme  contabili   recate   dal
          presente testo unico. 
              2.  Con  periodicita'  stabilita  dal  regolamento   di
          contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una  volta
          entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo  consiliare
          provvede con delibera ad effettuare la  ricognizione  sullo
          stato di attuazione dei programmi. In  tale  sede  l'organo
          consiliare da' atto del permanere degli equilibri  generali
          di bilancio o, in caso  di  accertamento  negativo,  adotta
          contestualmente i provvedimenti necessari  per  il  ripiano
          degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il  ripiano
          dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante  dal
          rendiconto approvato  e,  qualora  i  dati  della  gestione
          finanziaria   facciano   prevedere   un    disavanzo,    di
          amministrazione  o  di  gestione,  per   squilibrio   della
          gestione di competenza ovvero della gestione  dei  residui,
          adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.  La
          deliberazione  e'  allegata  al  rendiconto  dell'esercizio
          relativo. 
              3. Ai fini del comma 2 possono  essere  utilizzate  per
          l'anno in corso e per i due successivi tutte le  entrate  e
          le  disponibilita',  ad  eccezione  di  quelle  provenienti
          dall'assunzione di prestiti e di  quelle  aventi  specifica
          destinazione per legge, nonche'  i  proventi  derivanti  da
          alienazione di beni patrimoniali disponibili. 
              4.  La  mancata  adozione,  da  parte  dell'ente,   dei
          provvedimenti  di  riequilibrio   previsti   dal   presente
          articolo  e'  equiparata  ad  ogni  effetto  alla   mancata
          approvazione del bilancio di  previsione  di  cui  all'art.
          141, con applicazione della procedura prevista dal comma  2
          del medesimo articolo.". 
              - Si  riporta  il  testo  integrale  dell'art.  56  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali), come modificato dalla presente legge: 
 
                                   "Art. 56 
 
 
                     (Imposta provinciale di trascrizione) 
 
              1. Le province  possono,  con  regolamento  adottato  a
          norma dell'art. 52, istituire l'imposta  provinciale  sulle
          formalita' di trascrizione, iscrizione ed  annotazione  dei
          veicoli richieste  al  pubblico  registro  automobilistico,
          avente competenza nel  proprio  territorio,  ai  sensi  del
          regio decreto-legge 15  marzo  1927,  n.  436,  e  relativo
          regolamento di cui al regio  decreto  29  luglio  1927,  n.
          1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
              1-bis. Le formalita' di cui al comma 1  possono  essere
          eseguite  su  tutto  il  territorio  nazionale   con   ogni
          strumento consentito dall'ordinamento  e  con  destinazione
          del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede  legale
          o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o
          intestatario del veicolo. 
              2.  L'imposta  e'  applicata  sulla  base  di  apposita
          tariffa determinata secondo le modalita' di  cui  al  comma
          11, le cui misure  potranno  essere  aumentate,  anche  con
          successiva  deliberazione  approvata  nel  termine  di  cui
          all'art. 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed e'
          dovuta per ciascun veicolo al momento  della  richiesta  di
          formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso
          credito ed in virtu' dello  stesso  atto  devono  eseguirsi
          piu' formalita' di natura ipotecaria. Le  maggiorazioni  di
          gettito  conseguenti  al  suddetto  eventuale  aumento  non
          saranno  computate  ai  fini   della   determinazione   dei
          parametri utilizzati ai sensi del  decreto  legislativo  30
          giugno 1997, n.  244,  ai  fini  della  perequazione  della
          capacita' fiscale tra province. 
              3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data
          di  esecutivita'  copia   autentica   della   deliberazione
          istitutiva o  modificativa  delle  misure  dell'imposta  al
          competente  ufficio  provinciale  del   pubblico   registro
          automobilistico e all'ente che  provvede  alla  riscossione
          per gli adempimenti  di  competenza.  L'aumento  tariffario
          interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati
          dalla sua decorrenza e, qualora  esso  sia  deliberato  con
          riferimento alla stessa annualita' in cui  e'  eseguita  la
          notifica prevista dal  presente  comma,  opera  dalla  data
          della notifica stessa. 
              4. Con lo stesso regolamento di  cui  al  comma  1,  le
          province disciplinano la liquidazione, la riscossione e  la
          contabilizzazione dell'imposta provinciale di  trascrizione
          e  i  relativi  controlli,  nonche'  l'applicazione   delle
          sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta
          stessa ai sensi dell'art. 13  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n.  471.  Tali  attivita',  se  non  gestite
          direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art.
          52, sono affidate, a condizioni da stabilire tra le  parti,
          allo   stesso   concessionario   del   pubblico    registro
          automobilistico  il  quale  riversa  alla  tesoreria  della
          provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis  le
          somme riscosse inviando alla provincia stessa  la  relativa
          documentazione.  In  ogni  caso  deve   essere   assicurata
          l'esistenza di  un  archivio  nazionale  dei  dati  fiscali
          relativi  ai  veicoli  iscritti   nel   pubblico   registro
          automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi  devono
          essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in  cui
          la formalita' e' stata eseguita. 
              5. Le province autonome di Trento e Bolzano  provvedono
          all'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  4,  in
          conformita' ai  rispettivi  statuti  e  relative  norme  di
          attuazione. 
              6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque
          effettuate nei confronti  dei  contribuenti  che  ne  fanno
          commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per
          gli autoveicoli muniti di carta  di  circolazione  per  uso
          speciale ed i rimorchi destinati a servire  detti  veicoli,
          sempreche' non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta
          e' ridotta ad un quarto.  Analoga  riduzione,  da  operarsi
          sull'imposta indicata dalla tariffa approvata  con  decreto
          del Ministro delle finanze di cui al successivo  comma  11,
          si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e
          simili. In caso di fusione tra societa' esercenti attivita'
          di locazione di veicoli senza conducente, le  iscrizioni  e
          le  trascrizioni  gia'  esistenti  al   pubblico   registro
          automobilistico relative ai veicoli compresi  nell'atto  di
          fusione conservano la loro validita' ed  il  loro  grado  a
          favore del cessionario, senza bisogno di alcuna  formalita'
          o annotazione. 
              7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti
          dell'art. 2688 del  c.c.  si  applica  un'imposta  pari  al
          doppio della relativa tariffa. 
              8. Relativamente agli atti societari e  giudiziari,  il
          termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
          relativa  imposta  decorre  a  partire   dal   sesto   mese
          successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese  e
          comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione  alle
          parti a seguito dei rispettivi adempimenti. 
              9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di
          trascrizione, le sanzioni e  gli  accessori  sono  soggette
          alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo  le
          disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
          546. 
              10.  Le  formalita'  di  trascrizione,  iscrizione   ed
          annotazione respinte dagli uffici provinciali del  pubblico
          registro  automobilistico  anteriormente  al   1°   gennaio
          dell'anno dal quale ha effetto il  regolamento  di  cui  al
          comma 1, sono  soggette,  nel  caso  di  ripresentazione  a
          partire da tale data, alla disciplina relativa  all'imposta
          provinciale.   L'imposta   erariale   di   trascrizione   e
          l'addizionale  provinciale   eventualmente   versate   sono
          rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria
          e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze   sono
          stabilite   le   misure   dell'imposta    provinciale    di
          trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale
          da garantire il complessivo gettito  dell'imposta  erariale
          di trascrizione, iscrizione e annotazione  dei  veicoli  al
          pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale
          provinciale.". 
              - Si  riporta  il  testo  integrale  dell'art.  13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,(per
          l'argomento v. nelle  note  all'art.  2),  come  modificato
          dalla presente legge: 
 
                                   "Art. 13 
 
 
          (Anticipazione   sperimentale    dell'imposta    municipale
                                   propria) 
 
              1. L'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  e'
          anticipata, in  via  sperimentale,  a  decorrere  dall'anno
          2012, ed e' applicata in  tutti  i  comuni  del  territorio
          nazionale fino al 2014 in base agli  articoli  8  e  9  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in  quanto
          compatibili,   ed   alle    disposizioni    che    seguono.
          Conseguentemente  l'applicazione  a   regime   dell'imposta
          municipale propria e' fissata al 2015. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione  principale
          e le pertinenze della stessa; restano ferme le  definizioni
          di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n. 504. I soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera
          b), secondo periodo, del decreto  legislativo  n.  504  del
          1992, sono individuati  nei  coltivatori  diretti  e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del
          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  e  successive
          modificazioni,  iscritti  nella  previdenza  agricola.  Per
          abitazione principale si  intende  l'immobile,  iscritto  o
          iscrivibile nel catasto edilizio urbano come  unica  unita'
          immobiliare, nel  quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo
          familiare     dimorano     abitualmente     e     risiedono
          anagraficamente. Nel caso in cui i  componenti  del  nucleo
          familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e   la
          residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati   nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. 
              3. La base imponibile dell'imposta  municipale  propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504, e dei  commi  4  e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
              a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
          cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42; 
              b) per i fabbricati dichiarati inagibili o  inabitabili
          e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al   periodo
          dell'anno durante il  quale  sussistono  dette  condizioni.
          L'inagibilita' o inabitabilita' e'  accertata  dall'ufficio
          tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
          allega  idonea  documentazione   alla   dichiarazione.   In
          alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare  una
          dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n.  445,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
          precedente. Agli effetti dell'applicazione della  riduzione
          alla  meta'  della  base  imponibile,  i   comuni   possono
          disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta
          del  fabbricato,   non   superabile   con   interventi   di
          manutenzione. 
              4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
              a.  160  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
              b.  140  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
              b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale D/5; 
              c. 80 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale A/10; 
              d.  60  per  i  fabbricati  classificati   nel   gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
              e. 55 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale C/1. 
              5. Per i terreni agricoli, il valore e'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662,  un  moltiplicatore  pari  a  135.  Per  i  terreni
          agricoli, nonche' per quelli  non  coltivati,  posseduti  e
          condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
          agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola
          il moltiplicatore e' pari a 110. 
              6. L'aliquota di base dell'imposta e'  pari  allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale,  adottata  ai  sensi  dell'art.  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
              7.  L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
              8. L'aliquota e' ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale  di  cui  all'art.  9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
              8-bis. I  terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori
          diretti o da imprenditori  agricoli  professionali  di  cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  e
          successive   modificazioni,   iscritti   nella   previdenza
          agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,  sono  soggetti
          all'imposta limitatamente alla parte  di  valore  eccedente
          euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
              a) del 70 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente i predetti euro 6.000  e  fino  a  euro
          15.500; 
              b) del 50 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
              c) del 25 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 
              9. I comuni possono ridurre  l'aliquota  di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, ovvero nel caso di immobili  posseduti  dai  soggetti
          passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel
          caso di immobili locati. 
              9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
          allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e  destinati
          dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,   fintanto   che
          permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
          e  comunque  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni
          dall'ultimazione dei lavori. 
              10.  Dall'imposta  dovuta  per   l'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
          le relative pertinenze, si detraggono, fino  a  concorrenza
          del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
          durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
          immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'
          soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi
          proporzionalmente alla quota per la quale  la  destinazione
          medesima  si  verifica.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  la
          detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata  di  50
          euro per ciascun figlio di eta' non  superiore  a  ventisei
          anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e    residente
          anagraficamente   nell'unita'   immobiliare   adibita    ad
          abitazione   principale.   L'importo   complessivo    della
          maggiorazione, al netto della detrazione di base, non  puo'
          superare l'importo massimo di euro 400.  I  comuni  possono
          disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
          concorrenza    dell'imposta    dovuta,     nel     rispetto
          dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune  che  ha
          adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
          superiore a quella  ordinaria  per  le  unita'  immobiliari
          tenute a disposizione. La suddetta  detrazione  si  applica
          alle unita' immobiliari di cui all'art.  8,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504;  per  tali
          fattispecie non si applicano  la  riserva  della  quota  di
          imposta prevista dal comma 11 a favore  dello  Stato  e  il
          comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita
          ad abitazione principale l'unita' immobiliare  posseduta  a
          titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani  o  disabili
          che acquisiscono la residenza in  istituti  di  ricovero  o
          sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
          la stessa non risulti locata, nonche' l'unita'  immobiliare
          posseduta  dai  cittadini  italiani   non   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  a  titolo  di  proprieta'  o   di
          usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti  locata.
          L'aliquota ridotta per l'abitazione  principale  e  per  le
          relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
          fattispecie di cui all'art. 6,  comma  3-bis,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  e  i  comuni  possono
          prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
          all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
              11. E' riservata allo Stato la quota  di  imposta  pari
          alla meta'  dell'importo  calcolato  applicando  alla  base
          imponibile   di   tutti   gli   immobili,   ad    eccezione
          dell'abitazione principale e delle relative  pertinenze  di
          cui al comma  7,  nonche'  dei  fabbricati  rurali  ad  uso
          strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al
          comma 6, primo periodo. Non e' dovuta la quota  di  imposta
          riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai  comuni
          nel loro territorio e non si applica il comma 17. La  quota
          di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente
          all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste  dal
          presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni  di
          aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla  quota
          di  imposta  riservata  allo  Stato  di  cui   al   periodo
          precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
          le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso  si  applicano
          le disposizioni vigenti in materia  di  imposta  municipale
          propria.  Le  attivita'  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta erariale  sono  svolte  dal  comune  al  quale
          spettano le  maggiori  somme  derivanti  dallo  svolgimento
          delle suddette attivita' a titolo di imposta,  interessi  e
          sanzioni. 
              12. Il versamento dell'imposta, in deroga  all'art.  52
          del decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate nonche', a decorrere dal  1°  dicembre  2012,
          tramite apposito bollettino postale al quale  si  applicano
          le disposizioni  di  cui  al  citato  art.  17,  in  quanto
          compatibili. 
              12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima  rata
          dell'imposta  municipale  propria  e'   effettuato,   senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
          per cento dell'importo ottenuto applicando le  aliquote  di
          base e la detrazione previste  dal  presente  articolo;  la
          seconda   rata   e'   versata    a    saldo    dell'imposta
          complessivamente dovuta per l'intero  anno  con  conguaglio
          sulla prima rata. Per l'anno  2012,  l'imposta  dovuta  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze  e'
          versata in tre rate di cui la prima e la seconda in  misura
          ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
          l'aliquota di base e la detrazione  previste  dal  presente
          articolo, da  corrispondere  rispettivamente  entro  il  16
          giugno e il 16 settembre; la terza rata e'  versata,  entro
          il  16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta  complessivamente
          dovuta per l'intero anno con  conguaglio  sulle  precedenti
          rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la  stessa
          imposta puo' essere versata in due rate di  cui  la  prima,
          entro il  16  giugno,  in  misura  pari  al  50  per  cento
          dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base  e  la
          detrazione previste dal presente  articolo  e  la  seconda,
          entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
          dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima  rata.
          Per il medesimo anno, i comuni iscrivono  nel  bilancio  di
          previsione l'entrata da imposta municipale propria in  base
          agli importi stimati dal  Dipartimento  delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
          di  cui  alla  tabella   pubblicata   sul   sito   internet
          www.finanze.gov.it. L'accertamento  convenzionale  non  da'
          diritto   al   riconoscimento   da   parte   dello    Stato
          dell'eventuale    differenza    tra    gettito    accertato
          convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
          agli  accertamenti  relativi  al  fondo   sperimentale   di
          riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito  a  dati
          aggiornati  da  parte  del  medesimo   Dipartimento   delle
          finanze, ai sensi  dell'accordo  sancito  dalla  Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con  uno
          o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla  base
          del  gettito  della  prima  rata  dell'imposta   municipale
          propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento   dei
          fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle
          relative  variazioni  e  della  detrazione  stabilite   dal
          presente articolo per assicurare  l'ammontare  del  gettito
          complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il  31  ottobre
          2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art.
          172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  all'art.  1,  comma
          169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono
          approvare o modificare il regolamento  e  la  deliberazione
          relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. 
              12-ter.  I  soggetti  passivi  devono   presentare   la
          dichiarazione entro novanta giorni dalla  data  in  cui  il
          possesso degli immobili ha avuto inizio o sono  intervenute
          variazioni   rilevanti   ai   fini   della   determinazione
          dell'imposta,  utilizzando  il  modello  approvato  con  il
          decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo
          14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per
          gli  anni  successivi  sempre  che   non   si   verifichino
          modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui  consegua
          un diverso ammontare dell'imposta  dovuta.  Con  il  citato
          decreto, sono altresi' disciplinati  i  casi  in  cui  deve
          essere  presentata  la  dichiarazione.  Restano  ferme   le
          disposizioni dell'art. 37, comma 55,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248,  e  dell'art.  1,  comma  104,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  le  dichiarazioni
          presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
          quanto compatibili. Per gli immobili per i quali  l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve essere presentata entro novanta giorni dalla  data  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di
          approvazione  del  modello  di  dichiarazione  dell'imposta
          municipale propria e delle relative istruzioni. 
              13.  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  9   e
          dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14  marzo
          2011, n. 23. All'art. 14, comma 9, del decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23, le parole:  "dal  1°  gennaio  2014",
          sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio  2012".  Al
          comma 4 dell'art. 14 del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23,  53  e  76  del
          decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma  31
          dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
          "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla  misura
          stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'art.
          2752 del codice civile il riferimento alla  "legge  per  la
          finanza  locale"  si  intende   effettuato   a   tutte   le
          disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali  e
          provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui
          ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del  decreto-legge  3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  e'
          consolidata,  a  decorrere  dall'anno   2011,   all'importo
          risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7  aprile
          2010 del Ministero dell'economia e delle  finanze  emanato,
          di concerto con il Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'art. 2, comma 24, della legge  23  dicembre  2009,  n.
          191. 
              13-bis. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   della
          detrazione dell'imposta municipale  propria  devono  essere
          inviate  esclusivamente   per   via   telematica   per   la
          pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma
          3, del decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360.
          L'efficacia  delle  deliberazioni  decorre  dalla  data  di
          pubblicazione nel predetto sito informatico e  gli  effetti
          delle deliberazioni  stesse  retroagiscono  al  1°  gennaio
          dell'anno  di  pubblicazione  nel   sito   informatico,   a
          condizione che detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  30
          aprile dell'anno a cui la  delibera  si  riferisce.  A  tal
          fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile.
          In caso di mancata pubblicazione entro il  termine  del  30
          aprile, le aliquote e la detrazione si intendono  prorogate
          di anno in anno. 
              14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  le
          seguenti disposizioni: 
              a. l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio  2008,  n.  93,
          convertito con modificazioni, dalla legge 24  luglio  2008,
          n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi
          per i soli comuni ricadenti nei territori delle  regioni  a
          Statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano; 
              b. il comma 3, dell'art. 58 e le lettere d), e)  ed  h)
          del comma  1,  dell'art.  59  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446; 
              c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 8 e il  comma
          4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
              d. il comma 1-bis dell'art.  23  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
              d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' art. 7 del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
              14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria
          catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell' art. 7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche
          dopo la scadenza dei termini originariamente posti  e  fino
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, producono  gli  effetti  previsti  in
          relazione al riconoscimento  del  requisito  di  ruralita',
          fermo restando il  classamento  originario  degli  immobili
          rurali  ad  uso  abitativo.  Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3,  comma  3,
          del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio  1998,  n.
          28, devono essere dichiarati  al  catasto  edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all' art. 1, comma 336, della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
              15. A decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine di cui all'art.  52,  comma
          2, del decreto legislativo n.  446  del  1997,  e  comunque
          entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del  termine
          previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.  Il
          mancato invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini
          previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da
          parte del  Ministero  dell'interno,  con  il  blocco,  sino
          all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a
          qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
          con il Ministero dell'interno, di natura non  regolamentare
          sono stabilite le modalita' di attuazione, anche  graduale,
          delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
          comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
          sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate  dai
          comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
          Ufficiale previsto dall'art. 52, comma  2,  terzo  periodo,
          del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
              16. All'art. 1, comma 4,  ultimo  periodo  del  decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
          138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  le
          parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite
          dalle  seguenti:  "utilizzando  esclusivamente  gli  stessi
          scaglioni di reddito stabiliti, ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche,  dalla  legge  statale,  nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato
          ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto  legislativo  n.
          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
          ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
          base  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.  Con
          le procedure previste dall'art. 27  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42,  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del
          predetto maggior gettito stimato dei comuni  ricadenti  nel
          proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote
          di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
          importo  pari  al  maggior  gettito  stimato  di   cui   al
          precedente periodo. L'importo complessivo  della  riduzione
          del recupero di cui al presente comma e'  pari  per  l'anno
          2012 a 1.627 milioni di euro, per  l'anno  2013  a  1.762,4
          milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro. 
              18. All'art. 2, comma 3,  del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
              19. Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'art. 2, nonche' dal comma 10 dell'art. 14  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
              19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'  art.  2,
          comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'
          esclusivamente finalizzato  a  fissare  la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
              20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i  mutui
          per l'acquisto della  prima  casa  e'  incrementata  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              21.". 
              - Si riporta il testo dell'art.  7,  comma  2,  lettera
          gg-ter),  del  decreto-legge  13  maggio   2011,   n.   70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti  per
          l'economia): 
 
                                    "Art. 7 
 
 
                           (Semplificazione fiscale) 
 
              (Omissis). 
              2. In funzione di quanto  previsto  al  comma  1,  sono
          introdotte le seguenti disposizioni: 
              (Omissis). 
              gg-ter) a decorrere dal 31  dicembre  2012,  in  deroga
          alle  vigenti  disposizioni,  la  societa'  Equitalia  Spa,
          nonche' le societa' per azioni dalla stessa partecipate  ai
          sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge 30  settembre
          2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          dicembre 2005, n. 248, e la  societa'  Riscossione  Sicilia
          Spa cessano di effettuare  le  attivita'  di  accertamento,
          liquidazione e riscossione,  spontanea  e  coattiva,  delle
          entrate, tributarie o  patrimoniali,  dei  comuni  e  delle
          societa' da essi partecipate; 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  3,  commi  24,  25  e
          25-bis,  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n.  248,  (Misure  di  contrasto  all'evasione  fiscale   e
          disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria): 
              "24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale  o
          parziale, del proprio  capitale  sociale  alla  Riscossione
          S.p.a., ai  sensi  del  comma  7,  o  contestualmente  alla
          stessa, le aziende  concessionarie  possono  trasferire  ad
          altre societa' il ramo d'azienda  relativo  alle  attivita'
          svolte in  regime  di  concessione  per  conto  degli  enti
          locali, nonche' a quelle di cui all'art. 53, comma  1,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446.  In  questo
          caso: 
              a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza  di  diversa
          determinazione degli stessi  enti,  le  predette  attivita'
          sono gestite dalle societa' cessionarie del  predetto  ramo
          d'azienda, se queste  ultime  possiedono  i  requisiti  per
          l'iscrizione all'albo di cui al medesimo art. 53, comma  1,
          del decreto legislativo n. 446 del 1997,  in  presenza  dei
          quali tale iscrizione avviene di diritto; 
              b) la riscossione coattiva delle entrate  di  spettanza
          dei predetti enti e' effettuata con la  procedura  indicata
          dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che  per  i
          ruoli consegnati fino alla data del  trasferimento,  per  i
          quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
          legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  e  si  procede  nei
          confronti dei soggetti iscritti a ruolo  sulla  base  delle
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  applicabili  alle
          citate  entrate  ai  sensi   dell'art.   18   del   decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.  Ai  fini  e  per  gli
          effetti dell'art. 19,  comma  2,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
          del ramo di  azienda  relativo  alle  attivita'  svolte  in
          regime di concessione per conto degli enti  locali  possono
          richiedere i  dati  e  le  notizie  relative  ai  beni  dei
          contribuenti iscritti  nei  ruoli  in  carico  alle  stesse
          all'Ente locale, che a tal fine puo'  accedere  al  sistema
          informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              25.  Fino  al  31  dicembre  2010,   in   mancanza   di
          trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
          determinazione dell'ente creditore,  le  attivita'  di  cui
          allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione  S.p.a.
          o dalle societa' dalla  stessa  partecipate  ai  sensi  del
          comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
          pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati  i
          contratti in corso  tra  gli  enti  locali  e  le  societa'
          iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1, del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le  societa'
          di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e  le
          societa'  da  quest'ultima  partecipate  possono   svolgere
          l'attivita' di riscossione,  spontanea  e  coattiva,  delle
          entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito
          di affidamento mediante procedure ad  evidenza  pubblica  e
          dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma  4,
          lettera b), numero 1),  relativamente  agli  enti  pubblici
          territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e
          dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere  dal
          1° gennaio 2011, e nel rispetto di  procedure  di  gara  ad
          evidenza pubblica.. 
              - Si riporta il testo dell'art. 10,  comma  1,  lettera
          a),  del  decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460
          (Riordino  della  disciplina  tributaria  degli  enti   non
          commerciali  e  delle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita' sociale): 
              "1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
          le societa' cooperative  e  gli  altri  enti  di  carattere
          privato, con o senza personalita' giuridica, i cui  statuti
          o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto  pubblico
          o  della  scrittura  privata  autenticata   o   registrata,
          prevedono espressamente: 
              a) lo svolgimento  di  attivita'  in  uno  o  piu'  dei
          seguenti settori: 
              1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
              2) assistenza sanitaria; 
              3) beneficenza; 
              4) istruzione; 
              5) formazione; 
              6) sport dilettantistico; 
              7)  tutela,  promozione  e  valorizzazione  delle  cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ; 
              8)   tutela   e   valorizzazione   della    natura    e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  d.lgs.  5
          febbraio 1997, n. 22 ; 
              9) promozione della cultura e dell'arte; 
              10) tutela dei diritti civili; 
              11)  ricerca  scientifica  di   particolare   interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidata  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'art. 17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
 
                                   "Art. 15 
 
 
                   (Accordi fra pubbliche amministrazioni). 
 
              1. Anche al di fuori delle ipotesi  previste  dall'art.
          14, le amministrazioni pubbliche possono sempre  concludere
          tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2
          e 3. 
              2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82, pena la nullita' degli stessi.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 91-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   24   marzo   2012,   n.   27
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'), come modificato  dalla
          presente legge: 
 
                                 "Art. 91-bis 
 
 
          (Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli  immobili
                         degli enti non commerciali ) 
 
              (Omissis). 
              3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi
          del precedente comma 2, a  partire  dal  1°  gennaio  2013,
          l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non
          commerciale  dell'immobile  quale   risulta   da   apposita
          dichiarazione.  Con   successivo   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
          modalita'   e   le   procedure   relative   alla   predetta
          dichiarazione,   gli    elementi    rilevanti    ai    fini
          dell'individuazione del rapporto proporzionale,  nonche'  i
          requisiti,  generali  e  di  settore,  per  qualificare  le
          attivita' di cui alla lettera i) del comma  1  dell'art.  7
          del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  come
          svolte con modalita' non commerciali. 
              (Omissis).". 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          19 novembre 2012, n. 200 recante: "Regolamento da  adottare
          ai sensi dell'art. 91-bis, comma 3,  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'art.  9,  comma
          6,  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.   174",   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  novembre  2012,  n.
          274. 
              - Si riporta il testo dell'art.  23-quater,  comma  10,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135  (per
          l'argomento v. nelle  note  all'art.  2),  come  modificato
          dalla presente legge: 
 
                                "Art. 23-quater 
 
 
          (Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei  Monopoli
          di Stato  e  dell'Agenzia  del  territorio  e  soppressione
               dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico) 
 
              (Omissis). 
              10. A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012,  al  decreto
          legislativo n. 300 del  1999  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) all'art. 57, comma 1, le parole:  «,  l'agenzia  del
          territorio»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «e   dei
          monopoli»; 
              b) all'art. 62,  comma  1,  in  fine,  e'  aggiunto  il
          seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
          le funzioni di cui all'art. 64»; 
              c) all'art. 63, nella rubrica e nel comma  1,  dopo  le
          parole: «delle dogane» sono inserite le  seguenti:  «e  dei
          monopoli»; nel medesimo comma  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre,  le  funzioni
          gia'  di  competenza  dell'Amministrazione   autonoma   dei
          Monopoli di Stato»; 
              d) all'art. 64, sono apportate le seguenti modifiche: 
              1) nella rubrica, le parole: «Agenzia  del  territorio»
          sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Ulteriori   funzioni
          dell'agenzia delle entrate»; 
              2) al comma 1, le  parole:  «del  territorio  e'»  sono
          sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»; 
              3) ai commi 3-bis e 4, le parole: "del territorio" sono
          sostituite dalle seguenti: "delle entrate"; 
              d-bis) all'art. 67, comma 3, secondo periodo,  dopo  le
          parole:  "pubbliche  amministrazioni"  sono   inserite   le
          seguenti:  ",  ferma  restando  ai  fini  della  scelta  la
          legittimazione gia' `riconosciuta a quelli  rientranti  nei
          settori di cui all'art. 19, comma  6,  terzo  periodo,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" 
              (Omissis).". 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  64,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          Legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              "4. Il comitato di gestione  di  cui  all'art.  67  del
          presente decreto legislativo e' integrato,  per  l'agenzia,
          da due membri nominati  su  designazione  della  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettera i),
          del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  (per
          l'argomento v. nelle note all'art. 3-bis): 
 
                                    "Art. 7 
 
 
                                  (Esenzioni) 
 
              1. Sono esenti dall'imposta: 
              (Omissis). 
              i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.
          87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, destinati  esclusivamente  allo  svolgimento
          con modalita' non commerciali di  attivita'  assistenziali,
          previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
          ricreative e  sportive,  nonche'  delle  attivita'  di  cui
          all'art. 16, lettera a), della legge  20  maggio  1985,  n.
          222. 
              (Omissis).". 
              Il decreto legislativo 17 maggio 1999,  n.  153,  reca:
          "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti  di
          cui all'art.  11,  comma  1,  del  Decreto  Legislativo  20
          novembre  1990,  n.  356,  e   disciplina   fiscale   delle
          operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma  dell'art.
          1 della Legge 23 dicembre 1998, n. 461".