ARTICOLO 9 (Deliberazioni del Direttorio integrato) 1. Il Governatore della Banca d'Italia o, in caso di sua assenza o impedimento, il Presidente, convoca il Direttorio integrato, stabilendo l'ordine del giorno, ogni qual volta lo ritenga necessario o ne sia richiesto da uno dei componenti con domanda motivata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. Il Direttorio integrato si riunisce almeno una volta al mese.. 2. Le riunioni del Direttorio integrato sono presiedute dal Governatore della Banca d'Italia o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente. In caso di loro contemporanea assenza o impedimento, presiede la riunione il piu' anziano per nomina, o in caso di parita': per eta', tra i componenti del Direttorio integrato presenti. 3. Il Direttorio integrato e' validamente costituito con la presenza di quattro componenti, tra cui almeno uno dei Consiglieri di cui all'articolo 4, comma 2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle riunioni viene redatto apposito verbale. 4. Su ogni Aro' aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni il Direttorio integrato decide con apposita delibera. 5. Nei casi di necessita' ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere adottati dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Direttorio integrato nella prima riunione utile. 6. I provvedimenti del Direttorio integrato sono emanati con atto a firma di colui che presiede la riunione, ai sensi del comma 2.