Art. 9 Revoche, controlli e sanzioni 1. L'approvazione del progetto e' revocata nel caso in cui la stessa approvazione risulti avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi, fatte salve le comunicazioni alle Autorita' competenti. Il Ministero si riserva di effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicita' delle dichiarazioni, la regolarita' della documentazione presentata, nonche' l'attuazione delle iniziative sovvenzionate. 2. Se da controlli successivi all'erogazione del contributo si accerta che la concessione e' avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi, fatte salve le comunicazioni alle Autorita' competenti, si procede alla revoca del contributo. Quest'ultima comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123 del 1998. 3. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attivita' svolte e rendicontate per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti dalla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo. 4. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto e' di competenza del Foro di Roma.