Art. 9. Per ogni specifico produttore, od altro avente diritto, e' ammessa la miscelazione di partite successive di trasformazione delle olive per la stessa unita' aziendale. Nell'ambito del territorio di cui all'art.3, sono consentiti il trasferimento e la miscelazione anche a produttori diversi per partite di olive e di olio in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare stesso. In nessun caso la denominazione "Chianti Classico" puo' essere attribuita ad oli che risultino mescolati con altri oli, anche extravergini, prodotti fuori dell'area indicata nell'art.3 o anche ottenuti nella stessa zona ma in anni precedenti o per partite ricavate da olive staccate dopo la data di raccolta prevista nell'art.6.