Art. 9 Tassonomia 1. Fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita' civilistica redigono un conto consuntivo in termini di cassa, coerente, nelle risultanze, con il rendiconto finanziario di cui all'art. 6. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG. Il conto consuntivo in termini di cassa e' redatto secondo il formato di cui all'allegato 2 e le regole tassonomiche di cui all'allegato 3, tenuto conto delle indicazioni operative previste nella nota metodologica alla tassonomia che ne costituisce parte integrante, unitamente ad una nota illustrativa. 2. A decorrere dall'avvio della rilevazione SIOPE, cessa l'obbligo di redigere il conto consuntivo con le modalita' di cui al comma 1 e le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita' civilistica allegano al bilancio di esercizio un conto consuntivo in termini di cassa secondo la codifica SIOPE, redatto secondo il formato di cui all'allegato 2. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG. Il prospetto e' elaborato in coerenza con le risultanze del rendiconto finanziario di cui all'art. 6, nonche' con i prospetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera c). 3. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, a decorrere dall'anno successivo all'avvio della rilevazione SIOPE di cui al comma 2, le medesime amministrazioni pubbliche allegano al budget economico annuale un prospetto concernente le previsioni di spesa per l'anno successivo, definito secondo il formato di cui all'allegato 2.