Art. 9 
 
 
                             Tassonomia 
 
  1. Fino all'adozione delle codifiche  SIOPE  di  cui  all'art.  17,
comma  3,  del  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,   le
amministrazioni  pubbliche   tenute   al   regime   di   contabilita'
civilistica  redigono  un  conto  consuntivo  in  termini  di  cassa,
coerente, nelle risultanze, con  il  rendiconto  finanziario  di  cui
all'art. 6. Tale prospetto contiene,  relativamente  alla  spesa,  la
ripartizione per missioni e programmi e per gruppi  COFOG.  Il  conto
consuntivo in termini di cassa e' redatto secondo il formato  di  cui
all'allegato 2 e le regole tassonomiche di cui all'allegato 3, tenuto
conto delle indicazioni operative previste  nella  nota  metodologica
alla tassonomia che ne costituisce parte  integrante,  unitamente  ad
una nota illustrativa. 
  2. A decorrere dall'avvio della rilevazione SIOPE, cessa  l'obbligo
di redigere il conto consuntivo con le modalita' di cui al comma 1  e
le  amministrazioni  pubbliche  tenute  al  regime  di   contabilita'
civilistica allegano al bilancio di esercizio un conto consuntivo  in
termini di cassa  secondo  la  codifica  SIOPE,  redatto  secondo  il
formato di cui all'allegato 2. Tale prospetto contiene, relativamente
alla spesa, la ripartizione per missioni e  programmi  e  per  gruppi
COFOG. Il prospetto e' elaborato in coerenza con  le  risultanze  del
rendiconto finanziario di cui all'art. 6, nonche' con i prospetti  di
cui all'art. 5, comma 3, lettera c). 
  3. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91, a decorrere  dall'anno  successivo  all'avvio  della  rilevazione
SIOPE di cui  al  comma  2,  le  medesime  amministrazioni  pubbliche
allegano al budget economico  annuale  un  prospetto  concernente  le
previsioni di  spesa  per  l'anno  successivo,  definito  secondo  il
formato di cui all'allegato 2.