Art. 9 Tempi di realizzazione dei progetti 1. I progetti dovranno essere conclusi entro quindici mesi dall'accettazione della notifica di ammissione al contributo. 2. L'amministrazione erogante potra' valutare la concessione di una proroga per un periodo massimo di sei mesi per motivate e dimostrate ragioni connesse esclusivamente a motivazioni tecniche e realizzative dei progetti.