Art. 9 
 
                 Tempi di realizzazione dei progetti 
 
  1.  I  progetti  dovranno  essere  conclusi  entro  quindici   mesi
dall'accettazione della notifica di ammissione al contributo. 
  2. L'amministrazione erogante potra' valutare la concessione di una
proroga per un periodo massimo di sei mesi per motivate e  dimostrate
ragioni connesse esclusivamente a motivazioni tecniche e realizzative
dei progetti.