Art. 9 
 
                 Requisiti e finalita' dei programmi 
 
  1. Al fine di rafforzare la  struttura  produttiva  del  Paese,  il
Fondo interviene a sostegno di programmi a carattere strategico volti
ad una delle seguenti finalita': 
    a) incrementare, anche tramite l'utilizzo delle tecnologie di cui
all'art. 7, comma 1, la produttivita' e la capacita'  di  innovazione
in settori e comparti produttivi che  necessitano,  alla  luce  della
competizione internazionale, di un riposizionamento competitivo e  di
una  riqualificazione  dei  sistemi  di  produzione  e  dei  relativi
prodotti; 
    b) incrementare  e  potenziare  la  base  produttiva  delle  aree
territoriali di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a)  e  c)  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea come individuate dalla
Carta degli aiuti di Stato a  finalita'  regionale,  con  particolare
riferimento  alle   Regioni   del   Mezzogiorno,   anche   attraverso
l'attrazione di investimenti esteri; 
    c)  riqualificare  e  riconvertire  aree  che  versano   in   una
situazione di crisi industriale complessa  di  cui  all'art.  27  del
decreto-legge n. 83/2012. 
  2. Per i programmi di cui alla lettera a) del comma 1, i settori  o
comparti oggetto dell'intervento sono individuati dai bandi  o  dalle
direttive di cui all'art. 15. 
  3. Per i programmi di cui alla lettera c) del  comma  1,  il  Fondo
interviene a  sostegno  degli  interventi  di  cui  all'art.  27  del
decreto-legge n. 83/2012 per la quota parte a carico del Ministero.